L’indennità di residenza è dovuta alle farmacie
rurali che presentano i requisiti previsti dalla legge regionale n. 1/1997
Le domande, da presentarsi a norma dell’art. 4 della legge n. 221/1968, devono essere inviate alla
competente ASL entro il 31 marzo degli anni pari e corredate dai
seguenti documenti:
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un
certificato rilasciato dal Sindaco attestante la popolazione al 31 dicembre
dell’anno precedente, ai sensi della legge n. 40/1973;
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una
dichiarazione del Sindaco attestante che la farmacia è aperta al pubblico;
-
per i
soli richiedenti l’indennità stabilita in base al volume d’affari, gli
interessati devono presentare, entro il 28 febbraio di ogni anno, anche una
dichiarazione rilasciata dalla competente ASL attestante l’importo complessivo
lordo dei farmaci dispensati in regime SSN nell’anno precedente. La
determinazione del fatturato annuo al fine dell’ottenimento dell’indennità in
oggetto può essere autocertificata in carta libera secondo le vigenti
disposizioni di legge, sulla base delle distinte riepilogative dell’anno
precedente. Tale autocertificazione sostituisce a tutti gli effetti la
certificazione ASL, e va allegata alla documentazione diretta all’ottenimento
dell’indennità. Il ricorso all’autocertificazione, oltre a semplificare la procedura,
riduce i tempi amministrativi per il disbrigo delle pratiche. Chi non volesse
avvalersi dell’autocertificazione può ottenere la certificazione del fatturato
annuo dall’ASL dietro richiesta in bollo da €. 14,62.
Il modello di richiesta di sconto ex art. 2 della
summenzionata legge va allegato alla distinta contabile riepilogativa delle
ricette di gennaio.
Si
consiglia sempre di procedere alla consegna contestuale della domanda e della
richiesta di sconto ex art. 2.
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MODELLI: