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CONSIGLIO
REGIONALE DI BASILICATA L. R.: "DISCIPLINA DELL'ORARIO,
DEI TURNI E DELLE FERIE DELLE FARMACIE DELLA REGIONE".
R
E L A Z I O N E
La
Giunta Regionale propone la presente legge per la disciplina
dell'orario, dei turni di riposo e festivi e delle ferie delle
farmacie della Regione allo scopo di aggiornare alle nuove
esigenze le Leggi Regionali in materia, la L. R. 13 maggio 1980,
n. 29 e la L. R. 9 aprile 1991 n. 7. In particolare si vuole
procedere ad eliminare le incongruenze del comma 4 art. 2 della L.
R. 9.4.1991 n. 7 rispetto al Decreto 6 luglio 1990 di approvazione
delle linee direttrici in materia di buona pratica di
distribuzione dei medicinali per uso umano e definire modalità
di turnazione per il servizio domenicale, festivo, notturno,
l'intervallo pomeridiano e le ferie con riferimento a bacini di
utenza omogenei dal punto di vista territoriale e di esigenza di
servizio. L'art. 1 individua l'ambito di applicazione. L'art.
2 riconosce all'Ordine Provinciale dei Farmacisti la competenza a
fare le proposte in materia di turni di riposo, festivi e ferie
delle farmacie mentre attribuisce la competenza ad adottare gli
atti amministrativi alle Aziende UU. SS. LL. competenti per
territorio. L'art. 3 fissa gli orari di apertura feriale delle
farmacie urbane e rurali, l'art. 4 il riposo
infrasettimanale.(VEDI
INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 28/2010) Gli
artt. 5, 6 e 7 esplicitano le modalità in cui deve essere
assicurato il servizio farmaceutico durante l'intervallo
pomeridiano i giorni festivi e di riposo infrasettimanale e le ore
notturne rispettivamente. L'art. 8 definisce le modalità
di turnazione entro ambiti omogenei. L'art. 9 fissa i periodi e
le modalità delle ferie per le farmacie urbane e prevede la
possibilità di fruizione delle ferie da parte delle
farmacie rurali ed uniche.(VEDI
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE N. 28/2010) L'art.
10, prevede sulla base delle leggi nazionali in materia, la
possibilità di chiusura delle farmacie per malattia o per
gravi motivi di famiglia. L'art. 11 mira a garantire la più
facile accessibilità alle farmacie di turno. L'art. 12
prevede le sanzioni amministrative ai contravventori della legge
nazionale, fatte salve le responsabilità penali previste
dalle leggi in materia.
ART. 1 (Ambito di
applicazione) 1. L'esercizio delle farmacie aperte al pubblico
nel territorio della Regione Basilicata, anche al fine di
garantire la migliore assistenza farmaceutica alla popolazione, è
disciplinato, ai fini della determinazione degli orari di
apertura, dei turni di servizio, nonché della chiusura per
ferie, festività e riposo dalle norme della presente
legge. 2. La continuità del servizio farmaceutico
durante l'intervallo pomeridiano, nei festivi e di notte, è
assicurata da tutte le farmacie aperte al pubblico secondo le
modalità di cui ai successivi articoli. 3. Il servizio
prestato dalla farmacia, al di fuori del normale orario di
apertura, riveste le caratteristiche di servizio di guardia
farmaceutica di emergenza diurna, festiva e notturna. 4. Al
fine della presente legge si intende: a. a battenti aperti:
quando la farmacia è aperta al pubblico; b. a battenti
chiusi: quando la farmacia è di turno con i battenti di
ingresso chiusi ma con la presenza del farmacista in servizio
all'interno; c. a chiamata: quando all'esterno della farmacia
di turno è indicato il luogo e il recapito telefonico dove
il farmacista può essere reperito prontamente. 5.
Durante il servizio "a battenti chiusi" e a "chiamata"
il cittadino che accede a tale servizio deve essere munito di
regolare ricetta medica, sulla quale il sanitario abbia fatto
esplicita menzione del carattere di "urgenza" della
prescrizione e vi abbia apposto l'ora del rilascio e la firma. E'
dovuto il diritto addizionale previsto dalla Tariffa Nazionale per
tutte le prestazioni erogate durante il servizio "a battenti
chiusi" e a "chiamata".
Art.
2 (Competenze) I provvedimenti amministrativi riguardanti la
disciplina di cui al precedente art. 1 sono adottati dalle Aziende
Sanitarie competenti per territorio, su proposta degli Ordini
Provinciali dei Farmacisti e delle rappresentanze sindacali dei
titolari delle farmacie pubbliche e private, sentiti i Sindaci dei
comuni interessati, ovvero, in carenza di pareri, di ufficio,
trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione della
richiesta.
Art. 3 (Orario diurno feriale) 1 Nei
giorni feriali le farmacie urbane, che non siano in servizio di
turno, restano aperte per 8 ore giornaliere, salvo quanto disposto
per il giorno di riposo infrasettimanale. 2 Nei giorni feriali
le farmacie rurali, che non siano in servizio di turno, restano
aperte per 7 ore giornaliere, salvo quanto disposto per il giorno
di riposo infrasettimanale. Il servizio diurno viene effettuato
in due periodi suddivisi da un intervallo per riposo
pomeridiano Art. 4 (Riposo settimanale) 1. Le farmacie
urbane, rurali ed uniche osservano una giornata di riposo
infrasettimanale. 2. Le farmacie uniche potranno fruire, su
richiesta, di due mezze giornate di riposo settimanale in
sostituzione di una intera giornata. (VEDI
INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 28/2010)
Art.
5 (Servizio pomeridiano feriale) 1) Durante l'intervallo
pomeridiano dei giorni feriali il servizio farmaceutico è
così assicurato: a) nei comuni capoluogo di Provincia: a
turno tra le farmacie e a battenti aperti; b) nei comuni con
più di due farmacie: a turno e a chiamata; c) nei
restanti comuni: a turno tra le farmacie appartenenti allo stesso
gruppo di turnazione, e a chiamata.
Art. 6 (Servizio
festivo) 1. Tutte le farmacie urbane, rurali ed uniche non di
turno restano chiuse nei giorni di domenica e di festività
infrasettimanali. 2. Nei giorni festivi il servizio
farmaceutico è così assicurato: a) nei comuni
capoluogo di Provincia: due farmacie di turno delle quali una
effettua il turno completo per ventiquattro ore, l'altra di
appoggio, che osserva l'orario previsto per i giorni feriali; b)
nei comuni con più di due farmacie: a turno e a battenti
aperti dall'ora di apertura all'ora di chiusura previste per i
giorni feriali. Durante l'intervallo pomeridiano a chiamata; c)
nei restanti comuni a turno tra le farmacie appartenenti allo
stesso gruppo di turnazione, a battenti aperti dall'ora di
apertura all'ora di chiusura previste per i giorni feriali.
Durante l'intervallo pomeridiano a chiamata.
Art.
7 (Servizio notturno) 1. Durante le ore notturne di
qualsiasi giorno feriale o festivo, il servizio farmaceutico è
così assicurato: a) nei comuni capoluogo di Provincia:
dalla farmacia di turno continuativo secondo le seguenti modalità:
fino alle ore 22 a battenti aperti, dalle ore 22 fino all'orario
di apertura delle farmacie a battenti chiusi con l'obbligo del
pernottamento del farmacista in farmacia; b) nei comuni con più
di due farmacie: dalla farmacia di turno e a chiamata; nei
restanti comuni: a turno tra le farmacie appartenenti allo stesso
gruppo di turnazione, e a chiamata.
Art. 8 (Modalità
di turnazione e bacini di utenza) 1. I turni di servizio
domenicali, festivi, notturni e durante l'intervallo pomeridiano,
limitatamente alle farmacie dei comuni di cui alla lettera c)
degli articoli 5 - 6 e 7, verranno espletati a rotazione
settimanale tra le farmacie interessate secondo le seguenti
modalità: il turno inizia il lunedì mattina
precedente la giornata di turno domenicale e festivo e termina
alla stessa ora del lunedì successivo. Durante la settimana
di turno la farmacia che effettua il turno non usufruirà
del giorno di riposo infrasettimanale e dovrà garantire la
reperibilità durante le ore di chiusura pomeridiana e
notturna. 2. L'ambito di applicazione di uno stesso turno
diurno, notturno, festivo, con le modalità di cui all'art.
2, può interessare territori di più comuni limitrofi
anche di Aziende U. S. L. diverse, afferenti ad uno stesso bacino
di utenza omogeneo dal punto di vista territoriale e di esigenza
di servizio. 3. La individuazione dei bacini di utenza è
effettuata con le modalità di cui all'art. 2.
Art.
9 (Chiusura per ferie annuali) (VEDI
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE N. 28/2010) 1. Le
farmacie urbane dei Comuni Capoluogo di Provincia restano chiuse
per ferie per un periodo annuale di trenta giorni frazionabili in
più periodi dei quali uno non può essere inferiore a
15 giorni consecutivi. 2. Le restanti farmacie urbane, rurali
ed uniche possono effettuare le ferie annuali, per un periodo non
superiore a 30 giorni frazionabili in più periodi dei quali
uno non può essere inferiore a 15 giorni consecutivi. 3.
L'Azienda U. S. L., per le farmacie uniche e rurali, su motivata
richiesta del Sindaco del comune, verificata la disponibilità
del titolare di farmacia, può esonerare anche parzialmente
dalla chiusura per ferie dandone comunicazione all'Ordine
Provinciale dei Farmacisti e all'Associazione sindacale dei
titolari di farmacia. Ove per la farmacia esonerata totalmente
dall'obbligo della chiusura annuale per ferie sussistano le
condizioni di cui all'art. 1 comma 3° della L. R. n. 1/97, è
posta a carico dei comuni la corresponsione di un sussidio pari ad
un dodicesimo delle somme complessivamente spettanti alla farmacia
a norma della citata L. R. n. 1/97. 4. L'Azienda U. S. L.
competente per territorio, autorizza, sulla base di un piano ferie
annuale predisposto dall'Ordine dei Farmacisti e dall'Associazione
sindacale dei titolari di farmacia entro il 30 aprile di ogni
anno, gli eventuali periodi di ferie, garantendo che per ogni
gruppo di turnazione almeno la metà delle farmacie
appartenenti allo stesso gruppo resti aperta. 5. Le ferie
richieste per periodi inferiori a quindici giorni vanno
autorizzate dalle Aziende UU. SS. LL. competenti per territorio le
quali garantiranno che almeno la metà delle farmacie
appartenenti allo stesso gruppo resti aperta. 6. Nel periodo di
ferie, di norma, non possono ricadere i periodi in cui la farmacia
è di turno. 7. Eventuali deroghe possono essere
consentite dalle Aziende UU. SS. LL. solo con il cambio
consensuale di turno tra le due farmacie dello stesso gruppo
previa dichiarazione sottoscritta da entrambi i titolari
Art.
10 (Chiusura temporanea) 1. Eventuali chiusure per gravi
motivi di famiglia e malattie, se non superiore a 3 giorni, non
necessitano di autorizzazione ma vanno tempestivamente comunicate
all'Azienda U. S. L., a tutte le farmacie ed ai Sindaci del gruppo
di turnazione del bacino di utenza. 2. E' consentita la
flessibilità dell'orario di apertura ai farmacisti che
seguono i corsi di aggiornamento obbligatori organizzati
dall'Ordine e dalle Associazioni sindacali di titolari di
farmacia, previa tempestiva comunicazione ai Sindaci dei Comuni
interessati da parte dell'Ordine Provinciale dei Farmacisti.
Art.
11 (Informazione al cittadino) 1. Ciascuna farmacia è
tenuta a garantire l'informazione al cittadino circa l'orario di
apertura e chiusura giornaliera, la giornata di chiusura per
riposo settimanale, il periodo di ferie e la farmacia di turno.
Tale servizio deve essere realizzato in maniera tale da essere
facilmente e continuativamente accessibile al cittadino, anche a
farmacia chiusa; deve essere ben visibile all'esterno della
farmacia e può essere realizzata anche attraverso strumenti
elettronici o informatici di facile utilizzazione e consultazione
2. All'esterno dei locali di ciascuna farmacia deve esservi
una insegna luminosa ben visibile nel rispetto delle norme
comunali in materia.
Art. 12 (Sanzioni amministrative e
disciplinari) 1. Ove il fatto non sia previsto dalla legge
penale come reato, la violazione delle disposizioni contenute
nella presente legge è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 pari a
euro 51,645 a lire 600.000 pari a euro 309,874. La definizione
dell'ammontare minimo e massimo di tale sanzione può essere
soggetta ad aggiornamento con atto deliberativo del Consiglio
Regionale su proposta della Giunta. 2. L'accertamento della
violazione delle norme contenute della presente legge è
demandato all'Azienda U. S. L. L'autorità competente
all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente
articolo è il Presidente della Giunta Regionale. 3.
Copia del verbale di contestazione della violazione alle
disposizioni della presente legge deve essere trasmessa all'Ordine
Professionale per i provvedimenti disciplinari di competenza.
Art. 13 (Abrogazione di norme) Sono abrogate le
leggi regionali 13.05.1980, n. 29 e 09.04.1991, n. 7.
Art.
14 1. La presente legge regionale è dichiarata urgente
ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il
giorno della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della
Regione. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservarlo e
farla osservare come legge della Regione Basilicata.
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