SOMMARIO:

 

CONTRIBUTI – richiesta agli Ordini di cancellazione dei contribuenti morosi; contribuzione Enpaf 2012.

 

PRESTAZIONI – supplementi pensionistici; lettere Enpaf ai pensionabili nel corso del 2012.

 

ASSISTENZA - Delibera sulle prestazioni assistenziali per l’anno 2012.

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CONTRIBUTI – richiesta agli Ordini di cancellazione dei contribuenti morosi

Gli Uffici hanno provveduto ad inviare a tutti gli Ordini gli elenchi dei contribuenti morosi relativamente al contributo 2011. In particolare verranno trasmessi due elenchi uno per gli iscritti con morosità totale, l’altro per quelli che abbiano omesso soltanto in parte il versamento del contributo. Come è noto l’art. 11, comma 1, lett. f) del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233, prevede che la morosità relativa alla contribuzione previdenziale sia causa di cancellazione dall’Albo professionale. Nella nota ciascun Ordine viene invitato ad effettuare un ultimo sollecito di pagamento prima dell’adozione dei provvedimenti di cancellazione. Nel caso in cui la morosità permanga il contributo omesso verrà richiesto nel corso del 2012 tramite cartella esattoriale in riscossione coattiva ossia con l’applicazione delle sanzioni civili e dell’aggio a carico del contribuente moroso.

Inoltre è stato inviato un terzo elenco relativo agli iscritti ai quali non è stato possibile trasmettere il bollettino bancario per problemi legati all’indirizzo; l’invito agli Ordini è quello di contattarli per invitarli al pagamento e di comunicare all’ENPAF il nuovo indirizzo eventualmente accertato.

 

CONTRIBUTI – contribuzione Enpaf 2012

 

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa dei contributi previdenziali e assistenziali ENPAF dovuti per l’anno 2012. I contributi previdenziali sono stati approvati con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 4 del 23 novembre 2011 e il contributo per l’assistenza è stato approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 5 del 23 novembre 2011.

Inoltre, atteso che dalle previsioni del budget 2012, confermate dalla relazione tecnica predisposta dagli Uffici, è emerso che la spesa prevista per l’erogazione dell’indennità di maternità nel corso del 2012 esaurirà l’ammontare dell’avanzo residuo tra entrate e uscite, avanzo dovuto al contributo dello Sato a parziale copertura di ciascun evento, con deliberazione n. 6 del 23 novembre 2011, il Consiglio Nazionale ha disposto che nel corso del 2012 venga riscosso il contributo per l’indennità di maternità nella misura di € 6,50.

 

Contributo        Previdenza         Assistenza          Maternità           Totale

Intero  4.195,00               26,00     6,50       4.227,50

Doppio                8.390,00               26,00     6,50       8.422,50

Triplo   12.585,00            26,00     6,50       12.617,50

Rid. del 33,33%                2.797,00               26,00     6,5          2.829,50

Rid. del 50%      2.098,00               26,00     6,50       2.130,50

Rid. del 85%      629,00   26,00     6,50       661,50

Solidarietà 3%  126,00   26,00     6,50       158,50

 

Contributo associativo una tantum: Euro 52,00 

(non dovuto dai neoiscritti che chiedono di versare il contributo di solidarietà)

 

I contributi saranno oggetto di approvazione da parte dei Ministeri vigilanti.

Anche per l’anno 2012, i contributi di previdenza e assistenza verranno integralmente riscossi tramite bollettini bancari emessi dalla Banca Popolare di Sondrio, Istituto incaricato di svolgere il servizio di cassa per conto dell’Ente. Sono esclusi da questa operazione le categorie di seguito indicate:

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1)            gli iscritti che non abbiano provveduto al pagamento del contributo 2011 tramite bollettino bancario. Essi riceveranno una cartella esattoriale con la quale verrà riscosso:

il contributo per l’anno 2011 non pagato;

le sanzioni civili correlate all’inadempimento contributivo;

il contributo per l’anno 2012;

2)            gli iscritti la cui posizione contributiva è stata aggiornata d’ufficio in conseguenza della perdita del diritto alla riduzione del contributo (art. 21, ultimo comma e art. 2bis, comma 2 del Regolamento ENPAF). Essi riceveranno una cartella esattoriale comprensiva dei contributi omessi, delle relative sanzioni civili nonché del contributo per l’anno 2012.

3)            gli iscritti risultati irreperibili nel corso del 2011, i quali riceveranno una cartella esattoriale comprensiva dei contributi omessi, nonché del contributo per l’anno 2012.

 

In tutti i casi suddetti l’importo totale verrà ripartito su due rate.

 

PRESTAZIONI – supplementi pensionistici

Con il rateo di novembre si erogheranno anche i supplementi pensionistici a coloro che ne hanno diritto. A tale proposito si ricorda che in base all’art. 10 del Regolamento Enpaf il pensionato che continua a versare la contribuzione previdenziale dopo il pensionamento ha diritto a percepire il coefficiente di pensione correlato alla contribuzione in parola dopo 5 anni dal versamento della stessa. Di conseguenza i supplementi 2011 riguardano la contribuzione 2006. Inoltre, coloro che si sono cancellati nel corso del 2010 percepiranno i supplementi relativi a tutta la contribuzione versata dopo il pensionamento e non ancora erogati.

Non si procederà, invece, alla corresponsione del supplemento, nei confronti dei contribuenti che risultano morosi in quanto non hanno provveduto al pagamento del contributo dell’anno in corso, richiesto con MAV bancario, ovvero non hanno provveduto al pagamento della contribuzione di anni pregressi, già richiesto con cartella esattoriale.

 

PRESTAZIONI – lettere Enpaf ai pensionabili nel corso del 2012

In questi giorni sono state inviate delle note dall’Ufficio prestazioni dell’Enpaf per tutti coloro che compiranno l’età pensionabile nel corso del 2012 ovvero per tutti coloro che, già sessantacinquenni, nel corso del 2012 matureranno l’anzianità di iscrizione e contribuzione necessaria per il trattamento pensionistico di vecchiaia. Le note recano in allegato la modulistica per richiedere la pensione ovvero (limitatamente a quelle trasmesse ai pensionandi ancora iscritti) per chiedere il procrastino del trattamento stesso.

L’istituto del procrastino consente di posticipare la decorrenza della pensione di vecchiaia fino ad un massimo di dieci anni, usufruendo di una percentuale di aumento sull'ammontare di pensione maturata alla data dell'originaria decorrenza. E' peraltro fatta salva la possibilità, per chi abbia richiesto il procrastino del pensionamento, di revocare la richiesta in qualsiasi momento e in tal caso la pensione sarà liquidata in base al periodo di procrastino maturato in anni interi. Come già accennato coloro che si sono cancellati dall’Enpaf prima del compimento del 65° anno di età non hanno la possibilità di usufruire dell’istituto suddetto.

Le note inviate a coloro che nel corso del 2012 oltre all’età pensionabile matureranno anche il 30° anno di iscrizione e contribuzione all’Enpaf, requisito necessario per conseguire il trattamento pensionistico in questione, sottolineano la necessità per questi iscritti di non cancellarsi dall’Albo professionale e di conseguenza dall’Enpaf fino a luglio 2012, mese in cui verrà maturato, appunto, il 30° anno di iscrizione e contribuzione. Infatti in base all’art. 8 del Regolamento di previdenza Enpaf “la frazione di anno inferiore o pari a sei mesi si trascura, quella superiore vale per anno intero”; ne consegue che una cancellazione anticipata precluderebbe all’iscritto la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.

 

ASSISTENZA – Delibera sulle prestazioni assistenziali per l’anno 2012

Il Consiglio di amministrazione dell’ENPAF, con la deliberazione n. 38 del 27 ottobre 2011, ha approvato la disciplina relativa alle prestazioni assistenziali per l’anno 2012. Il quadro verrà completato, nel corso del prossimo anno dalla delibera consiliare che regolamenta l’erogazione delle borse di studio a favore dei figli di farmacisti.

Spesso una parte dei fondi di assistenza resta inutilizzata, ciò probabilmente sia a causa della scarsa conoscenza della materia da parte degli iscritti che della previsione di requisiti restrittivi, d’altronde bisogna pur sempre tener conto che gli interventi assistenziali sono diretti nei confronti di situazioni di bisogno economico e non possono trasformarsi in un’erogazione “a pioggia”.

Il Consiglio di amministrazione, in considerazione della situazione di diffusa crisi economica e della circostanza che, come detto, i fondi dell’assistenza vengono utilizzati solo in parte, nella deliberazione 38/2011, ha operato seguendo due direttrici, da un lato ha incrementato gli importi delle prestazioni, dall’altro ha modificato i requisiti economici in modo da rendere le prestazioni più largamente accessibili prendendo atto che l’asticella del “bisogno economico”  si è progressivamente elevata.

L’ENPAF eroga diverse tipologie di prestazioni assistenziali, si ritiene utile riepilogare brevemente le caratteristiche delle stesse, per ogni altro aspetto si rinvia al contenuto della deliberazione consiliare n. 38/2011  recentemente approvata.

1.            Prestazioni assistenziali continuative corrisposte mensilmente a favore di:

a.            farmacisti pensionati ENPAF;

b.            Farmacisti  iscritti che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età e che possano far valere almeno dieci anni di iscrizione e contribuzione effettive all’ENPAF;

c.            superstiti dei farmacisti di cui ai punti precedenti.

L’importo del sussidio è di 470,00 euro mensili per la prima fascia di reddito e di 330,00 euro mensili per la seconda.

Per i requisiti reddituali si rinvia alle Tabelle riportate in fondo.

 

2.            Prestazioni assistenziali corrisposte mensilmente a favore di farmacisti con figli che presentino una  grave disabilità.

Destinatari sono i farmacisti iscritti con almeno cinque anni di iscrizione e contribuzione effettive all’ENPAF che abbiano figli di età pari o superiore a 21 anni, con grave minorazione fisica, psichica o sensoriale che ne abbia ridotto l’autonomia personale in modo da rendere necessario un interevento assistenziale permanente, continuativo e globale (ad es. assistenza infermieristica, terapie mediche psicologiche e riabilitative, supporti didattici etc.).

La prestazione è pari a 470,00 euro mensili per la prima fascia di reddito, mentre è pari a 330,00 euro per la seconda fascia.

Per i requisiti reddituali si rinvia alle Tabelle riportate in fondo.

 

3.            Prestazioni assistenziali straordinarie corrisposte “una tantum”a favore di:

a.            Farmacisti pensionati ENPAF;

b.            Farmacisti iscritti che abbiano almeno otto anni di iscrizione e contribuzione all’ENPAF;

c.            Superstiti di farmacisti di cui ai punti precedenti.

Vengono riconosciute entro il tetto massimo di 5.000,00 euro in presenza di:

             spese medico sanitarie e altre spese connesse direttamente all’evento morboso;

             spese di ospitalità presso case di riposo,

             spese funerarie;

             spese di frequenza di asili e scuole materne;

             danni subiti per calamità naturali o per incendio dell’immobile di residenza o di esercizio dell’attività professionale;

             malattia o infortunio nel caso in cui l’evento abbia inciso sulla capacità lavorativa dell’iscritto e quindi sull’ultimo reddito percepito per un periodo continuativo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno,

             disoccupazione involontaria intervenuta dopo i 45 anni di età per un periodo continuativo di almeno sei mesi;

             farmacisti con figli disabili di età inferiore ai 21 anni, in presenza di spese mediche connesse alla condizione di disabilità e di spese relative all’assistenza specifica (es. spese  infermieristiche, riabilitative, educative etc.). In questo caso l’ammontare del sussidio è fissato all’importo massimo di 6.000,00 euro.

Per i requisiti reddituali si rinvia alle Tabelle riportate in fondo. Tutte le spese devono essere documentate.

 

4.            Sussidio straordinario una tantum a sostegno del reddito.

Si tratta di un istituto introdotto dalla deliberazione n. 38/2012, L’Ente eroga un sussidio una tantum pari a 5.000,00 euro agli iscritti  che abbiano compiuto 50 anni di età, con 15 anni di iscrizione e contribuzione effettive all’ENPAF i quali, ancorché svolgano attività lavorativa, si trovino in una condizione reddituale che rientri nei parametri riportati nelle Tabelle a fondo pagina .

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TABELLE REDDITUALI.

 

SUSSIDIO CONTINAUTIVO

NUCLEO FAMILIARE       REDDITO COMPLESSIVO

PRIMA FASCIA  REDDITO COMPLESSIVO

SECONDA FASCIA

1 COMPONENTE              18.000,00 euro  25.000,00 euro

2 COMPONENTI               25.000,00 euro 31.000,00 euro

3 COMPONENTI               33.000,00 euro 36.000,00 euro

4 COMPONENTI               36.000,00 euro  40.000,00 euro

5 COMPONENTI               40.000,00 euro  43.000,00 euro

6 O PIU’ COMPONENTI 45.000,00 euro  47.000,00 euro

SUSSIDIO STRAORDINARIO

NUCLEO FAMILIARE       REDDITO COMPLESSIVO

1 COMPONENTE              26.000,00 euro

2 COMPONENTI               36.000,00 euro

3 COMPONENTI               42.000,00 euro

4 COMPONENTI               47.000,00 euro

5 COMPONENTI               51.000,00 euro

6 O PIU’ COMPONENTI 54.000,00 euro