ONAOSI
Facendo
seguito e riferimento alla circolare federale n. 6985 del 18 giugno u.s., con
la quale la FOFI ha informato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 190/2007,
ha dichiarato incostituzionale l’art. 52 della legge 289/2002 (legge
finanziaria 2003), relativamente all’attribuzione al Consiglio di
Amministrazione dell’Onaosi della competenza a stabilire la misura del
contributo obbligatorio per tutti i sanitari: medici, odontoiatri, farmacisti e
veterinari.
Si
ritiene ora opportuno tornare sulla questione per fornire alcune indicazioni ai
farmacisti che avessero ricevuto cartelle esattoriali di pagamento del
contributo ONAOSI.
Com’è
noto, le sentenze della Corte Costituzionale determinano la espunzione
dall’ordinamento della norma censurata di illegittimità e producono i loro
effetti su tutti i rapporti in corso.
Pertanto,
sulla base di un apposito parere formulato al riguardo da un legale di fiducia,
è possibile identificare le seguenti situazioni, quali consolidate alla luce
della pubblicazione della suddetta sentenza:
•
coloro i quali non avessero ancora pagato il contributo, hanno ora senz’altro
titolo a non farlo;
•
coloro i quali abbiano un contenzioso in atto e, in particolare, che non siano
debitori in forza di sentenza passata in giudicato, possono valersi della
sentenza della Corte nel giudizio in corso e conseguire l’accoglimento della
domanda, invocando l’efficacia immediata e diretta delle pronunce della Corte
Costituzionale;
•
coloro, infine, che hanno pagato i contributi possono chiedere la restituzione
di quanto versato per gli anni pregressi, qualificando la richiesta come
“ripetizione di indebito” (si tenga presente che, teoricamente, tale pretesa
può essere estesa fino a ricomprendere l’ultimo decennio).
Si
ritiene utile trasmettere, in allegato alla presente (All. 1e 2), due bozze di
lettere, che ciascun iscritto, eventualmente consultandosi con il proprio
legale di fiducia, potrà eventualmente valutare di inviare alla Fondazione
ONAOSI.
La
prima lettera è volta ad ottenere la restituzione dei contributi eventualmente
versati, la seconda, che riguarda soltanto i pubblici dipendenti, è rivolta ad
ottenere che non vengano più operate trattenute a titolo di contributo ONAOSI,
nonché la restituzione di quanto già versato.
Quanto
infine al ricorso presentato dalla Federazione avverso il regolamento di
riscossione dell’ONAOSI, tuttora pendente davanti al TAR Lazio, si è ritenuto
di insistere nell’impugnazione, anche tenuto conto della intervenuta sentenza
della Corte Costituzionale.
MODULO DI RICHIESTA PER
DIPENDENTI PUBBLICI