ONAOSI

Facendo seguito e riferimento alla circolare federale n. 6985 del 18 giugno u.s., con la quale la FOFI ha informato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 190/2007, ha dichiarato incostituzionale l’art. 52 della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003), relativamente all’attribuzione al Consiglio di Amministrazione dell’Onaosi della competenza a stabilire la misura del contributo obbligatorio per tutti i sanitari: medici, odontoiatri, farmacisti e veterinari.

Si ritiene ora opportuno tornare sulla questione per fornire alcune indicazioni ai farmacisti che avessero ricevuto cartelle esattoriali di pagamento del contributo ONAOSI.

Com’è noto, le sentenze della Corte Costituzionale determinano la espunzione dall’ordinamento della norma censurata di illegittimità e producono i loro effetti su tutti i rapporti in corso.

Pertanto, sulla base di un apposito parere formulato al riguardo da un legale di fiducia, è possibile identificare le seguenti situazioni, quali consolidate alla luce della pubblicazione della suddetta sentenza:

• coloro i quali non avessero ancora pagato il contributo, hanno ora senz’altro titolo a non farlo;

• coloro i quali abbiano un contenzioso in atto e, in particolare, che non siano debitori in forza di sentenza passata in giudicato, possono valersi della sentenza della Corte nel giudizio in corso e conseguire l’accoglimento della domanda, invocando l’efficacia immediata e diretta delle pronunce della Corte Costituzionale;

• coloro, infine, che hanno pagato i contributi possono chiedere la restituzione di quanto versato per gli anni pregressi, qualificando la richiesta come “ripetizione di indebito” (si tenga presente che, teoricamente, tale pretesa può essere estesa fino a ricomprendere l’ultimo decennio).

Si ritiene utile trasmettere, in allegato alla presente (All. 1e 2), due bozze di lettere, che ciascun iscritto, eventualmente consultandosi con il proprio legale di fiducia, potrà eventualmente valutare di inviare alla Fondazione ONAOSI.

La prima lettera è volta ad ottenere la restituzione dei contributi eventualmente versati, la seconda, che riguarda soltanto i pubblici dipendenti, è rivolta ad ottenere che non vengano più operate trattenute a titolo di contributo ONAOSI, nonché la restituzione di quanto già versato.

Quanto infine al ricorso presentato dalla Federazione avverso il regolamento di riscossione dell’ONAOSI, tuttora pendente davanti al TAR Lazio, si è ritenuto di insistere nell’impugnazione, anche tenuto conto della intervenuta sentenza della Corte Costituzionale.

 

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