Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)

Controllo della tracciabilità dei rifiuti pericolosi prodotti in farmacia: adempimenti e sanzioni.



Le farmacie, in quanto producono rifiuti pericolosi, sono obbligate a iscriversi al SISTRI, sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti nato su iniziativa del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che prevede la gestione informatizzata dei rifiuti mediante la consegna di dispositivi elettronici USB per la trasmissione e memorizzazione dei dati.

Tuttavia, fino al 31 maggio 2011, le farmacie, pur essendo tenute all’iscrizione al SISTRI (procedure e moduli di iscrizione sono reperibili sul sito www.sistri.it), devono continuare a mantenere anche il registro di carico e scarico dei rifiuti (art. 190 DLgs 152/2006 “Norme in materia ambientale”), a seguito di quanto disposto dal DM 22.12.2010 che ha prorogato fino a tale data il “doppio regime”.

Il sistema SISTRI prevede il pagamento di un contributo annuale, determinato in relazione alla tipologia dei rifiuti ed alla quantità degli stessi.

Per le imprese che producono sia rifiuti pericolosi che rifiuti non pericolosi, si applica il contributo relativo ai rifiuti pericolosi (le informazioni sulle modalità di pagamento, previste dal DM 17.12.2009, sono disponibili sempre sul sito www.sistri.it ).

Per la mancata osservanza dell’intero sistema di tracciabilità dei rifiuti è previsto un complesso di sanzioni (DLgs 205/2010 recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti). In particolare, per la mancata osservanza dell’obbligo di iscrizione o per il mancato pagamento del relativo contributo è prevista una fase transitoria di applicazione delle sanzioni, fino al 31 dicembre 2011, che dispone multe inizialmente molto esigue, con un graduale e progressivo inasprimento delle stesse.

In caso di mancata iscrizione al SISTRI o di mancato versamento del contributo, è stabilita, infatti, fermo restando l’obbligo del pagamento del contributo, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo:

- una sanzione pari al 5 per cento dell’importo annuale dovuto per l’iscrizione, se l’inadempimento si verifica nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno del 2011;

- una sanzione pari al 50 per cento dell’importo annuale dovuto per l’iscrizione, se l’inadempimento si verifica o comunque si protrae nel periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011.

Successivamente al 31 dicembre 2011, data di cessazione della fase transitoria, troveranno applicazione le seguenti sanzioni (art. 260-bis del DLgs

152/2009, come modificato dal DLgs 205/2010):