Di seguito chiarimenti su alcune questioni
legate alle novità in materia di stupefacenti introdotte dalla Legge sulle cure
palliative.
Si desidera
fornire i seguenti chiarimenti operativi in merito ad alcune questioni legate
all’applicazione delle
nuove norme in materia di stupefacenti.
1) In quali casi
il farmacista è tenuto a conservare copia o fotocopia delle ricette che
prescrivono medicinali transitati dalla sez. A alla sez. D della Tabella II?
Limitatamente alle
ricette bianche, compilate su ricettario personale del medico, il farmacista è
tenuto a trattenere la ricetta e a conservarla, in originale ovvero in copia,
per un periodo di due anni dalla data di spedizione o, in caso di consegna
frazionata, dalla data dell’ultima
annotazione degli estremi del documento di riconoscimento dell’acquirente. Tale obbligo, invece,
non sussiste per le altre ricette compilate sul normale ricettario SSN.
2) Per la
prescrizione dei medicinali dell’Allegato III bis è possibile utilizzare il
normale ricettario SSN in luogo del ricettario a ricalco?
Sì, per la
prescrizione, nell’ambito
del Servizio sanitario nazionale, dei farmaci previsti dall’allegato III bis per la terapia del
dolore, può essere utilizzato anche il ricettario SSN e, più precisamente, i
medicinali dell’allegato
III bis transitati possono essere prescritti su ricetta SSN o con ricetta non
ripetibile, invece i medicinali dell’allegato III bis non transitati possono essere
prescritti su ricettario SSN o con ricetta a ricalco.
Riepilogando:
Medicinali dell’allegato III bis
transitati à Ricetta SSN o ricetta non ripetibile
Medicinali dell’allegato III bis
non transitati à Ricetta SSN o ricetta a ricalco
3) Per quali
composizioni medicinali è ancora prevista la prescrizione su ricettario a
ricalco?
Il ricettario a
ricalco dovrà continuare ad essere utilizzato per la prescrizione di tutti i
medicinali della
Tabella II, sez. A, oltre che per i medicinali dell’allegato III bis non
transitati, ovvero
quelli ad uso parenterale (ad es. morfina fiale e buprenorfina fiale) e il
metadone in tutte le forme farmaceutiche.
4) In quali casi è
obbligatorio indicare la posologia per poter verificare il rispetto del limite
di trenta giorni di terapia?
Il limite di 30
giorni relativo alla durata massima della terapia, e quindi l’obbligo per il medico di indicare
la posologia, è valido solo per i medicinali della Tabella II, sez. A, e dell’Allegato III bis non transitati,
qualunque sia la modalità di prescrizione, ovvero sia se siano prescritti su
ricettario SSN sia se siano prescritti su ricettario a ricalco.
In proposito, si
precisa che per tali medicinali, anche se prescritti su ricette SSN, devono
essere indicati tutti i formalismi di cui all’art. 43 del D.P.R. 309/1990 e, in
particolare:
a) cognome e nome
dell'assistito;
b) la dose
prescritta, la posologia ed il modo di somministrazione;
c) l’indirizzo e il numero telefonico
professionali del medico chirurgo da cui la ricetta è rilasciata;
d) la data e la
firma del medico chirurgo da cui la ricetta è rilasciata;
e) il timbro
personale del medico chirurgo da cui la ricetta è rilasciata.
5) In che cosa si
differenzia l’obbligo
di annotare gli estremi di un documento di riconoscimento dal precedente
obbligo di accertamento dell’identità dell’acquirente?
La nuova disposizione
mira a chiarire che qualsiasi documento di riconoscimento dell’acquirente, e non soltanto quello
di identità - come era prima - è idoneo per l’acquisto di medicinali stupefacenti.
Conseguentemente, il farmacista non è più tenuto ad esigere dall’acquirente un documento valido ai
fini dell’accertamento
dell’identità, ma è
sufficiente un qualsiasi documento di riconoscimento (ad esempio, tesserino di
iscrizione ad un Albo professionale).
6) Qualora la
farmacia decida di smaltire i medicinali stupefacenti tramite azienda
autorizzata allo smaltimento di rifiuti sanitari, dovrà comunque attendere l’avvenuta
constatazione da parte dei funzionari della ASL che i medicinali stessi siano
scaduti?
No, non è
necessario che funzionari della ASL constatino che i medicinali di cui il
farmacista intende disfarsi siano scaduti o semplicemente guasti, sia perché un
tale adempimento non è previsto dalla disposizione normativa sia perché rientra
nelle competenze e nella responsabilità del professionista constatare la
scadenza o il guasto del medicinale e intraprendere le conseguenti azioni di
smaltimento, nel rispetto di quanto previsto dalla legge.
7) Il farmacista
può decidere di smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento di
rifiuti sanitari i medicinali stupefacenti affidati a lui in custodia dalla
ASL?
No, per i
medicinali stupefacenti scaduti affidati in custodia al farmacista, il processo
di smaltimento deve concludersi tramite la ASL e il farmacista non può, dopo il
verbale di affidamento in custodia, rivolgersi ad una diversa azienda di
smaltimento rifiuti sanitari.
In altri termini,
i processi già avviati o che vengono avviati con la ASL devono concludersi
secondo tale procedimento.
Attività di
trasmissione dei dati relativi alle ricette bianche
In merito all’obbligo di trasmissione dei dati
relativi alle cd. “ricette
bianche”, con
cui sono prescritti i medicinali transitati dalla sez. A alla sez. D della
Tabella II, introdotti con l’Ordinanza
del 2 luglio 2009 e confermati con il D.M. 31 marzo 2010, il Ministero della
salute ha rappresentato che circa il 27 % degli Ordini non ha mai inviato
alcuna comunicazione, evidenziando che si tratta di una circostanza alquanto
singolare.
In tal senso, si richiama l’attenzione di tutti gli Ordini sull’obbligatorietà di tale adempimento e sull’assoluta necessità del suo rispetto.