CHIUSURA
ANNUALE DELLE SCRITTURAZIONI SUL REGISTRO DI ENTRATA ED USCITA SOSTANZE E
PREPARAZIONI STUPEFACENTI AI SENSI DELL'ART. 62, LEGGE 685/75
Si
rammenta che l'articolo 62 della legge 685/75 stabilisce che entro il termine
tassativo del 31 dicembre di ogni anno le scritturazioni di entrata e di uscita
sul registro di cui all'oggetto, relative alle sostanze ed alle preparazioni di
cui alla Tabella II sezioni A, B e C devono essere
obbligatoriamente chiuse.
ART.
62
LEGGE
685 del 22 dicembre 1975
Registro
di entrata e uscita per gli enti o le imprese autorizzati all’impiego o al
commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope e per le farmacie:
“1.
Il registro di entrata e di uscita degli enti e delle imprese autorizzati
all’impiego ed al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle
tabelle I, II, III, IV e V ed il registro delle farmacie per quanto concerne le
sostanze di cui alle prime quattro tabelle dell’art. 14, debbono essere chiusi
al 31 dicembre di ogni anno. La chiusura deve compiersi mediante scritturazione
riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualità e quantità dei
prodotti avuti in carico e delle quantità e qualità dei prodotti impiegati o
commerciati durante l’anno, con l’indicazione di ogni eventuale differenza o
residuo.”
Pertanto,
alla fine di ciascuna pagina, anche se questa non è stata completamente
utilizzata nel corso dell'anno, si trascriveranno, nella riga relativa al
"riporto", le quantità totali riassuntive di sostanze e preparazioni
avute in carico e scaricate durante l'anno, nonché le eventuali giacenze; queste
ultime devono rigorosamente corrispondere all'effettivo stoccaggio della
farmacia al 31 dicembre. E' necessario inoltre indicare il numero della nuova
pagina del registro che verrà assegnata alla stessa sostanza o preparazione per
l'anno 2008.
La
chiusura annuale e la trascrizione dei dati riassuntivi sono obbligatorie anche
se per una data sostanza o preparazione non si sia verificato nel corso
dell'anno alcun movimento di entrata o uscita. In tal caso si annoterà
"zero" nelle rispettive colonne e, ovviamente, si riporterà in
giacenza la quantità già indicata all'atto dell'impianto del registro.
Dopo
aver effettuato le operazioni di chiusura per il 2007 si deve quindi procedere
all'intestazione di altrettante nuove pagine del registro corrispondenti alle sostanze o alle preparazioni per
le quali, in relazione alla chiusura annuale, è risultata una giacenza.
Si
avrà inoltre cura di indicare, in seconda colonna, l'anno 2008 cui si
riferiranno le future trascrizioni ,e nelle ultime tre colonne, prima delle
note, il confezionamento (scatole, flaconi ecc.) o l'unità di misura
(millilitri, grammi ecc.) già adottati per il 2007.
Dei
dati riassuntivi di fine anno riportati al termine della pagina relativa al
2007, nella nuova pagina del registro intestata per l'anno 2008 verrà
trasferito il solo dato della giacenza.
Pertanto,
una volta chiusa la pagina impiegata per il 2007, si indicherà nella pagina destinata al 2008, in
corrispondenza della dicitura :"da pagina ......... riporto", il numero
della pagina di provenienza (anno 2007) e la eventuale giacenza nell'apposita
colonna (VIII).
A
questa operazione non deve essere assegnato nessun numero progressivo, cioè
nulla va indicato nella prima colonna.
Si
rammenta infine che la numerazione progressiva delle operazioni di trascrizione
dei movimenti si esaurisce nell'arco dell'anno solare: per i movimenti relativi
al 2007 si dovrà quindi cominciare una nuova numerazione.
Pertanto,
per le trascrizioni relative al 2008, si dovrà iniziare una nuova numerazione
progressiva delle singole operazioni.