Legge 22 dicembre 2011, n. 214 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.
E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27.12.2011, la legge di conversione del decreto legge contenente le misure anticrisi varate dal Governo, in vigore dal 28 dicembre 2011.
Si fornisce di seguito un’illustrazione delle modificazioni apportate nel corso dell’iter di conversione alle Camere, di interesse per il servizio farmaceutico.
Articolo 32 – Manovra sui medicinali di fascia C
L’articolo 32, a seguito dell’approvazione dell’emendamento governativo, è stato oggetto di alcune modifiche.
In particolare, la formulazione definitivamente approvata prevede che gli esercizi commerciali dotati di farmacista, situati nei comuni con popolazione superiore a 12.500 abitanti, in possesso dei requisiti che saranno individuati con
decreto del Ministro della salute entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in questione, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possano vendere i medicinali di fascia C senza ricetta medica, ad eccezione dei medicinali stupefacenti, dei medicinali soggetti a ricetta non ripetibile, nonché dei farmaci del sistema endocrino e di quelli somministrabili per via parenterale.
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il Ministero della salute, sentita l’Agenzia italiana del farmaco, individua un elenco, periodicamente aggiornabile, dei farmaci di Fascia C, per i quali permane l’obbligo di ricetta medica e dei quali è riservata la vendita alle farmacie.
Si precisa che la vendita dei medicinali di fascia C senza ricetta negli esercizi commerciali è dunque subordinata all’adozione dei decreti ministeriali sopra richiamati, che individueranno, il primo, i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui gli esercizi commerciali di vicinato e i corner della GDO devono essere in possesso per avviare tale attività e, il secondo, l’elenco dei medicinali vendibili esclusivamente in farmacia.
L’emendamento governativo è inoltre intervenuto sul comma 4, chiarendo che la possibilità di praticare sconti riguarda tutti i medicinali della fascia C, purché gli sconti siano esposti in modo leggibile e chiaro al consumatore e siano praticati a tutti gli acquirenti.
Articolo 33 – Soppressione limitazioni esercizio attività professionali
Anche l’articolo 33 ha subito alcune modifiche nel corso dell’iter parlamentare.
E’ stato, infatti, inserito dal Legislatore un chiarimento che conferma l’indirizzo interpretativo già fornito dalla Federazione nella precedente circolare e secondo il quale sono abrogate dalla data del 13 agosto 2012, anche in caso di mancata adozione del regolamento governativo previsto, le norme vigenti sugli ordinamenti professionali qualora siano in contrasto con i principi elencati nell’articolo 3, comma 5, del D.L. 138/2011 e, per quanto di interesse, in particolare i seguenti:
- libertà di accesso ed esercizio della professione ferme restando le limitazioni disposte dalla legge per ragioni di interesse pubblico;
- obbligo di formazione continua permanente sulla base di regolamenti emanati dai Consigli Nazionali, fermo restando la disciplina ECM; la violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare da sanzionare;
- obbligo di idonea assicurazione per la responsabilità professionale; le condizioni generali delle polizze possono essere negoziate anche dai Consigli Nazionali e dagli Enti previdenziali;
- pubblicità informativa con ogni mezzo riguardante l’oggetto dell’attività professionale, i titoli professionali posseduti, le specializzazioni, la struttura e i compensi.
E’ stato infine previsto che il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provveda a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto della disposizione sopra richiamata in un testo unico da emanare ai sensi dell’articolo 17 bis della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Articolo 2 – Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani
Come già segnalato, la manovra governativa prevede per le imprese che assumano donne o giovani con età inferiore ai 35 anni la possibilità di dedurre € 10.600,00 per ogni dipendente, che risponda a tali requisiti, assunto con contratto a tempo indeterminato. La somma deducibile è pari a € 15.200,00 per le aziende che operano nelle regioni del Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).
Nel corso dell’iter di conversione, sono stati aggiunti due ulteriori commi in base ai quali a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, la deduzione dell’IRAP dall’IRPEF/IRES continuerà ad applicarsi. La quota deducibile sarà calcolata come avviene attualmente, in misura pari al 10% dell’IRAP versata nel periodo d’imposta. Se, nello stesso esercizio, sono sostenuti sia interessi passivi, sia costi per lavoro dipendente o assimilato, la deduzione sarà duplice, nel senso che saranno deducibili dall’IRPEF/IRES:
- la parte di IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni di legge (ai sensi dell’art. 2 del D.L. 201/2011);
- un’ulteriore quota pari al 10% dell’IRAP residua corrisposta nel periodo d’imposta (ai sensi dell’art. 6 del D.L. 185/2008).
Articolo 24 (comma 24) – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici
Come si ricorderà, la manovra prevede altresì che in considerazione dell’esigenza di assicurare l’equilibrio finanziario delle rispettive gestioni, le casse di previdenza di cui al D. Lgs. 509/1994 adottano, nell’esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 giugno 2012 (nel decreto legge il termine era fissato al 31 marzo 2012), misure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche (quindi senza computare il
patrimonio dell’Ente) secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni.
Le delibere in materia sono sottoposte all’approvazione dei Ministeri vigilanti secondo la normativa vigente, che si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere.
Decorso il termine del 30 giugno 2012 (anche in questo caso, il termine era fissato inizialmente al 31 marzo 2012) senza l’adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012:
a) le disposizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 24, secondo le quali, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla suddetta data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo;
b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell’1 per cento.