Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge “Cresci Italia”... le disposizioni per farmaci e farmacie
Sul
Supplemento Ordinario n. 18 alla Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio
2012 è stato pubblicato il decreto legge “Cresci-Italia”
adottato dal Governo per favorire la crescita economica e la
competitività del Paese.
In particolare, l’art. 11
del decreto reca disposizioni in materia di distribuzione
farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie e
somministrazione dei farmaci.
Si fornisce di seguito una sintesi dei contenuti del suddetto articolo, in vigore dal 24 gennaio 2012.
Quorum
(comma 1)
E’
stato introdotto un quorum unico su tutto il territorio nazionale
fissato in una farmacia ogni 3000 abitanti (con una riduzione di
quello precedentemente stabilito in 5000 per i Comuni fino a 12.500
abitanti e 4000 per i Comuni oltre 12.500 abitanti). E’ stato
inoltre ridotto il quoziente per l'utilizzo dei resti portandolo dal
50% a 501 abitanti nei Comuni oltre 9000 abitanti e a 1501 abitanti
nei Comuni al di sotto della suddetta popolazione.
Revisione
straordinaria delle piante organiche e concorso straordinario (commi
2, 5 e 7)
Le
Regioni devono approvare le piante organiche in via straordinaria
entro 120 giorni dalla conversione del decreto legge. I Comuni non
possono esercitare il diritto di prelazione sulla revisione
straordinaria. Le Regioni entro 30 giorni dall'approvazione della
pianta organica straordinaria devono bandire un
concorso
straordinario per titoli ed esami per tutte le farmacie
neo istituite o già vacanti, ad eccezione di quelle per le
quali sia già stata espletata la procedura
concorsuale.
Qualora la Regione non rispetti i suddetti termini,
il Consiglio dei Ministri nomina un Commissario ad acta per approvare
la pianta organica ed espletare il concorso.
La partecipazione al
concorso è riservata ai farmacisti non titolari e ai titolari
di farmacia rurale sussidiata.
Al concorso straordinario e ai
futuri concorsi a sedi farmaceutiche i candidati possono concorrere
per la gestione associata sommando i titoli posseduti da ognuno
(ovviamente limitatamente a coloro che avranno superato la prova a
quiz).
In caso di vincita per gestione associata, la gestione deve
essere su base paritaria e non può essere ceduta la quota,
fatta eccezione in caso di decesso o di sopravvenuta incapacità.
In tutti i concorsi al farmacista esercente in parafarmacia sono
assegnati punti 0,35 per anno per i primi dieci anni e punti 0,10 per
anno per i secondi dieci anni.
Al concorso straordinario si
applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di concorsi a sedi
farmaceutiche (tra cui il limite di età e la prova a quiz),
nonché le disposizioni del decreto legge e quelle di eventuali
leggi regionali.
Apertura
farmacie in particolari strutture (commi 3 e 4)
Le
Regioni possono istituire farmacie in aggiunta al criterio della
popolazione di cui al comma 1 in particolari situazioni (stazioni
ferroviarie, aeroporti, centri commerciali, autogrill con servizi di
ristorazione, etc.). Le farmacie così istituite sono offerte
in prelazione ai Comuni in cui hanno sede.
Orari
e turni (comma 6)
I
turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle competenti Autorità
rappresentano il livello minimo del servizio e tutte le farmacie
possono aprire in orari diversi da quelli obbligatori. Le farmacie
possono praticare sconti su tutti i farmaci e prodotti venduti,
previa informazione alla clientela.
Ereditarietà
(comma 8)
In
caso di decesso del socio o titolare di farmacia, qualora gli eredi
non siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, la
farmacia o la quota societaria deve essere trasferita entro sei mesi.
Prescrizione
farmaci generici (comma 9)
Il
medico, nel prescrivere un farmaco, deve informare il paziente
dell’eventuale presenza in commercio di un medicinale
equivalente e aggiungere su ogni prescrizione la dicitura
“sostituibile con equivalente generico”, ovvero, “non
sostituibile” nei casi in cui sussistano specifiche motivazioni
cliniche contrarie.
Il farmacista, qualora sulla ricetta non
risulti l’indicazione di non sostituibilità, è
tenuto a fornire il medicinale equivalente generico avente il prezzo
più basso, salvo diversa richiesta del cliente. Ai fini del
confronto il prezzo è calcolato per unità posologica o
quantità unitaria di principio attivo.
Per motivi di
coordinamento normativo è stata inoltre modificata la
disposizione di cui all’art. 11, comma 9, del DL 78/2010
convertito nella legge 122/2010, riguardante i farmaci equivalenti di
fascia A), precisando che la dispensazione da parte dei farmacisti di
medicinali aventi le medesime caratteristiche e prezzo di vendita al
pubblico più alto di quello di rimborso è possibile,
previa corresponsione da parte dell’assistito della differenza
tra prezzo di vendita e quello di rimborso, solo su espressa
richiesta dell’assistito.
Inaccessibilità
ai farmaci di fascia C) venduti senza ricetta (comma
10)
L'inaccessibilità
ai farmaci da parte del pubblico e dei non farmacisti è
riferita esclusivamente ai farmaci di fascia C) che potranno essere
venduti senza ricetta dopo l'emanazione del decreto del Ministro
della Salute che li dovrà individuare, ai sensi dell'art. 32
del decreto legge “Salva-Italia” dello scorso dicembre.
Fondo
di solidarietà (comma 11)
E'
istituito presso l'Enpaf un fondo di solidarietà finanziato
dalle farmacie urbane per corrispondere ai titolari di farmacia
ubicata nei centri con meno di 1000 abitanti un contributo per
conseguire un reddito netto, pari al 150% del reddito netto di un
farmacista collaboratore di primo livello con due anni di
servizio.
Le modalità di attuazione della suddetta
disposizione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze.
Livelli
di fatturato e obbligo di avvalersi di un collaboratore (comma
12)
Per
mantenere la convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale le
farmacie devono avvalersi di un numero di collaboratori rapportato al
fatturato.
Con decreto del Ministro della Salute, previa intesa
con la Conferenza Stato-Regioni, sentita la Federazione degli Ordini,
è stabilito il parametro per determinare tale numero di
collaboratori.
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Il
decreto legge è stato presentato al Senato per l’avvio
dell’iter di conversione in legge; il provvedimento è
stato numerato come AS 3110.
Vista la complessità del
decreto legge, si fa riserva di fornire successive comunicazioni
sugli ulteriori contenuti dello stesso che potrebbero interessare il
settore, nonché ogni utile informazione sull’iter di
conversione in legge.