Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge “Cresci Italia”... le disposizioni per farmaci e farmacie



Sul Supplemento Ordinario n. 18 alla Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2012 è stato pubblicato il decreto legge “Cresci-Italia” adottato dal Governo per favorire la crescita economica e la competitività del Paese.
In particolare, l’art. 11 del decreto reca disposizioni in materia di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie e somministrazione dei farmaci.


Si fornisce di seguito una sintesi dei contenuti del suddetto articolo, in vigore dal 24 gennaio 2012.


Quorum (comma 1)
E’ stato introdotto un quorum unico su tutto il territorio nazionale fissato in una farmacia ogni 3000 abitanti (con una riduzione di quello precedentemente stabilito in 5000 per i Comuni fino a 12.500 abitanti e 4000 per i Comuni oltre 12.500 abitanti). E’ stato inoltre ridotto il quoziente per l'utilizzo dei resti portandolo dal 50% a 501 abitanti nei Comuni oltre 9000 abitanti e a 1501 abitanti nei Comuni al di sotto della suddetta popolazione.


Revisione straordinaria delle piante organiche e concorso straordinario (commi 2, 5 e 7)
Le Regioni devono approvare le piante organiche in via straordinaria entro 120 giorni dalla conversione del decreto legge. I Comuni non possono esercitare il diritto di prelazione sulla revisione straordinaria. Le Regioni entro 30 giorni dall'approvazione della pianta organica straordinaria devono bandire un concorso
straordinario per titoli ed esami per tutte le farmacie neo istituite o già vacanti, ad eccezione di quelle per le quali sia già stata espletata la procedura concorsuale.
Qualora la Regione non rispetti i suddetti termini, il Consiglio dei Ministri nomina un Commissario ad acta per approvare la pianta organica ed espletare il concorso.
La partecipazione al concorso è riservata ai farmacisti non titolari e ai titolari di farmacia rurale sussidiata.
Al concorso straordinario e ai futuri concorsi a sedi farmaceutiche i candidati possono concorrere per la gestione associata sommando i titoli posseduti da ognuno (ovviamente limitatamente a coloro che avranno superato la prova a quiz).
In caso di vincita per gestione associata, la gestione deve essere su base paritaria e non può essere ceduta la quota, fatta eccezione in caso di decesso o di sopravvenuta incapacità. In tutti i concorsi al farmacista esercente in parafarmacia sono assegnati punti 0,35 per anno per i primi dieci anni e punti 0,10 per anno per i secondi dieci anni.
Al concorso straordinario si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di concorsi a sedi farmaceutiche (tra cui il limite di età e la prova a quiz), nonché le disposizioni del decreto legge e quelle di eventuali leggi regionali.


Apertura farmacie in particolari strutture (commi 3 e 4)
Le Regioni possono istituire farmacie in aggiunta al criterio della popolazione di cui al comma 1 in particolari situazioni (stazioni ferroviarie, aeroporti, centri commerciali, autogrill con servizi di ristorazione, etc.). Le farmacie così istituite sono offerte in prelazione ai Comuni in cui hanno sede.


Orari e turni (comma 6)
I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle competenti Autorità rappresentano il livello minimo del servizio e tutte le farmacie possono aprire in orari diversi da quelli obbligatori. Le farmacie possono praticare sconti su tutti i farmaci e prodotti venduti, previa informazione alla clientela.


Ereditarietà (comma 8)
In caso di decesso del socio o titolare di farmacia, qualora gli eredi non siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, la farmacia o la quota societaria deve essere trasferita entro sei mesi.


Prescrizione farmaci generici (comma 9)
Il medico, nel prescrivere un farmaco, deve informare il paziente dell’eventuale presenza in commercio di un medicinale equivalente e aggiungere su ogni prescrizione la dicitura “sostituibile con equivalente generico”, ovvero, “non sostituibile” nei casi in cui sussistano specifiche motivazioni cliniche contrarie.
Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti l’indicazione di non sostituibilità, è tenuto a fornire il medicinale equivalente generico avente il prezzo più basso, salvo diversa richiesta del cliente. Ai fini del confronto il prezzo è calcolato per unità posologica o quantità unitaria di principio attivo.
Per motivi di coordinamento normativo è stata inoltre modificata la disposizione di cui all’art. 11, comma 9, del DL 78/2010 convertito nella legge 122/2010, riguardante i farmaci equivalenti di fascia A), precisando che la dispensazione da parte dei farmacisti di medicinali aventi le medesime caratteristiche e prezzo di vendita al pubblico più alto di quello di rimborso è possibile, previa corresponsione da parte dell’assistito della differenza tra prezzo di vendita e quello di rimborso, solo su espressa richiesta dell’assistito.


Inaccessibilità ai farmaci di fascia C) venduti senza ricetta (comma 10)
L'inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e dei non farmacisti è riferita esclusivamente ai farmaci di fascia C) che potranno essere venduti senza ricetta dopo l'emanazione del decreto del Ministro della Salute che li dovrà individuare, ai sensi dell'art. 32 del decreto legge “Salva-Italia” dello scorso dicembre.


Fondo di solidarietà (comma 11)
E' istituito presso l'Enpaf un fondo di solidarietà finanziato dalle farmacie urbane per corrispondere ai titolari di farmacia ubicata nei centri con meno di 1000 abitanti un contributo per conseguire un reddito netto, pari al 150% del reddito netto di un farmacista collaboratore di primo livello con due anni di servizio.
Le modalità di attuazione della suddetta disposizione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.


Livelli di fatturato e obbligo di avvalersi di un collaboratore (comma 12)
Per mantenere la convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale le farmacie devono avvalersi di un numero di collaboratori rapportato al fatturato.
Con decreto del Ministro della Salute, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentita la Federazione degli Ordini, è stabilito il parametro per determinare tale numero di collaboratori.

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Il decreto legge è stato presentato al Senato per l’avvio dell’iter di conversione in legge; il provvedimento è stato numerato come AS 3110.
Vista la complessità del decreto legge, si fa riserva di fornire successive comunicazioni sugli ulteriori contenuti dello stesso che potrebbero interessare il settore, nonché ogni utile informazione sull’iter di conversione in legge.