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Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 – Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici |
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto anticrisi del Governo in Monti: le disposizioni che incidono sul servizio farmaceutico.
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri, 6 dicembre, il decreto legge contenente le misure anticrisi varate dal Governo. Si fornisce di seguito un’illustrazione delle disposizioni di interesse per il servizio farmaceutico. Articolo 32 – Manovra sui medicinali di fascia C Come già anticipato, l’articolo 32, in materia di farmacie, prevede che, nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali come individuate dai Piani sanitari regionali, i medicinali di Fascia C soggetti a ricetta medica ripetibile, ad eccezione dei medicinali stupefacenti, potranno essere venduti anche nelle parafarmacie e nei corner della GDO, purché sia assicurata la presenza del farmacista e sia garantito il rispetto di specifiche condizioni. Entro il 4 febbraio 2012, con proprio decreto, il Ministro della salute dovrà fissare i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui gli esercizi commerciali di vicinato e i corner della GDO devono essere in possesso per avviare l’attività di vendita anche di tali medicinali. Con lo stesso decreto, sentita l’Agenzia Italiana del Farmaco, dovranno essere definiti gli ambiti di attività sui quali sono assicurate le funzioni di farmacovigilanza da parte del Servizio sanitario nazionale. In tali esercizi, la vendita dei medicinali deve avvenire nell’ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell'area commerciale, da strutture in grado di garantire l’inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto, sia negli orari di apertura al pubblico che di chiusura. E’ stata data, inoltre, alle farmacie e agli esercizi autorizzati alla vendita di medicinali la possibilità di praticare sconti sui prezzi al pubblico dei farmaci di faccia C) per i quali è stata estesa la vendita. Come noto, il prezzo di tali medicinali, ai sensi della legge 149/05, è stabilito dai titolari dell’AIC e può essere modificato in aumento soltanto nel mese di gennaio degli anni dispari. Su tali prezzi è ora consentito di praticare liberamente sconti purché esposti in modo leggibile e chiaro al consumatore e siano applicati nei confronti di tutti gli acquirenti. Sono esclusi dalla possibilità di praticare sconti i medicinali di fascia C) che rimangono vendibili solo in farmacia. Si precisa, inoltre, che i farmaci di fascia A) restano sottoposti a prezzo amministrato, che non può essere oggetto di sconto. Il comma 3 stabilisce, infine, che le condizioni contrattuali e le prassi commerciali adottate dalle imprese di produzione o di distribuzione dei farmaci che si risolvono in un’ingiustificata discriminazione tra farmacie e parafarmacie quanto ai tempi, alle condizioni, alle quantità ed ai prezzi di fornitura, costituiscono casi di pratica commerciale sleale e sono sanzionabili in base alle vigenti disposizioni in materia. Articolo 33 – Soppressione limitazioni esercizio attività professionali L’articolo 33 ha apportato alcune modifiche all’articolo 10 della legge 183/2011 ed, in particolare: a) ha previsto che sono abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento governativo che dovrà rivederle e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012 le norme vigenti sugli ordinamenti professionali, qualora in contrasto con i principi elencati nell’articolo 5 del D.L. 138/2011 ed in particolare i seguenti: - libertà di accesso ed esercizio della professione ferme restando le limitazioni disposte dalla legge per ragioni di interesse pubblico; - obbligo di formazione continua permanente sulla base di regolamenti emanati dai Consigli Nazionali, fermo restando la disciplina ECM; la violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare da sanzionare; - obbligo di idonea assicurazione per la responsabilità professionale; le condizioni generali delle polizze possono essere negoziate anche dai Consigli Nazionali e dagli Enti previdenziali; - pubblicità informativa con ogni mezzo riguardante l’oggetto dell’attività professionale, i titoli professionali posseduti, le specializzazioni, la struttura e i compensi; b) ha stabilito che la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a diciotto mesi. Articolo 34 – Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex-ante Tale articolo liberalizza e agevola l’avvio delle attività economiche eliminando alcuni controlli ex ante, con esclusione di alcuni settori, tra i quali le professioni. Articolo 35 - Potenziamento dell’Antitrust L’articolo 35 ha attribuito all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato il potere di agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato. Qualora l’Antitrust ritenga che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l’Authority può presentare, attraverso l’Avvocatura dello Stato, il ricorso entro i successivi trenta giorni. Articolo 31 - Esercizi commerciali Il comma 2 dell’articolo 31, che riguarda gli esercizi commerciali e, dunque, non le farmacie, prevede che secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell’ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adegueranno i propri ordinamenti a tali prescrizioni entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto. Con specifico riferimento al servizio farmaceutico, si rammenta che la disciplina degli orari, dei turni e delle ferie delle farmacie rientra tra le materie di potestà legislativa esclusiva delle Regioni, che potranno decidere di rivedere le normative vigenti per renderle più flessibili e maggiormente rispondenti alle attuali istanze sociali. Articolo 2 – Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani La manovra governativa prevede, altresì, per le imprese che assumano donne o giovani con età inferiore ai 35 anni la possibilità di dedurre € 10.600 euro per ogni dipendente, che risponda a tali requisiti, assunto con contratto a tempo indeterminato. La somma deducibile è pari a € 15.200 per le aziende che operano nelle regioni del Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). Articolo 24 (comma 24) – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici In considerazione dell’esigenza di assicurare l’equilibrio finanziario delle rispettive gestioni, le casse di previdenza di cui al D. Lgs. 509/1994 adottano, nell’esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 31 marzo 2012, misure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all’approvazione dei Ministeri vigilanti secondo la normativa vigente, che si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 31 marzo 2012 senza l’adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: a) le disposizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 24, secondo le quali, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla suddetta data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo; b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell’1 per cento. * * * Il decreto legge è stato presentato per la conversione in legge alla Camera dei Deputati, numerato come AC 4829 ed assegnato, in sede referente, alle Commissioni congiunte V (Bilancio e Tesoro) e VI (Finanze), che dovrebbero concludere i propri lavori entro venerdì della corrente settimana, in quanto martedì p.v. il provvedimento dovrebbe già essere trasmesso all’Aula per il relativo esame. |
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