CODICE
DEONTOLOGICO DEL FARMACISTA
Riformulare
le norme del Codice deontologico alla luce del nuovo contesto normativo, senza
tuttavia intaccarne lo spirito, i valori etici e le disposizioni di principio
relative al decoro, alla dignità e alle prerogative delle professione di
farmacista, nella convinzione che tali principi costituiscano le basi su cui
fondare un’efficace politica di rilancio della professione.
È questo
l’atteggiamento con il quale la Federazione degli Ordini ha provveduto alla
revisione della Carta dei doveri della professione, resa necessaria dalle
importanti trasformazioni intervenute nel tessuto delle norme che regolano la
distribuzione del farmaco e dalle sollecitazioni dell’Autorità garante per il
mercato e la concorrenza.
La nuova
edizione del Codice deontologico, che oggi si consegna alle Colleghe e ai
Colleghi, è incentrata su principi etici forti, più che su indicazioni di
dettaglio, e ribadisce il quadro irrinunciabile di contenuti e valori che dovranno essere guida e modello di
comportamento per ogni farmacista nell’esercizio professionale, quale che sia
il contesto dov’esso è realizzato.
È profonda
convinzione della Federazione degli Ordini che, nel magma delle incertezze di
contesti e regole che cambiano, la possibilità di riferirsi a un quadro di
riferimento etico certo e inattaccabile rappresenti per i farmacisti una
garanzia – forse l’unica – per poter continuare a essere anche in futuro quel
che sono sempre stati: professionisti al servizio della tutela della salute dei
cittadini.
OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
Definizioni
1. L’Ordine professionale è l’ente pubblico che garantisce
ai cittadini i requisiti di professionalità e la correttezza del comportamento
degli iscritti.
2. Il Codice deontologico è lo strumento di riferimento dell’Ordine professionale e raccoglie le norme e i principi posti a garanzia del cittadino, della collettività e a tutela dell’etica, della dignità e del decoro della professione del farmacista.
Art. 2
1. Tutti i farmacisti iscritti all’Albo sono tenuti a
conoscere e osservare le norme e i principi contenuti nel presente Codice
deontologico ed a tenere sempre, anche al di fuori dell’esercizio della
professione, una condotta consona al proprio ruolo, tale da non portare in
nessun caso discredito alla professione.
1. Il farmacista deve:
a)
dichiarare, al momento dell’iscrizione all’Albo, d’aver
letto il Codice deontologico;
b)
rispettare i principi del giuramento professionale;
c)
operare in piena autonomia e coscienza professionale,
conformemente ai principi etici e tenendo sempre presenti i diritti del malato
e il rispetto della vita;
d)
osservare gli indirizzi di natura professionale e
deontologica enunciati dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti
e dall’Ordine di appartenenza.
b) ogni atto che configuri concorrenza sleale di cui
all’art. 2598 del Codice Civile.
Dovere di collaborazione con autorità ed enti sanitari
1. Il farmacista, nella sua qualità di operatore sanitario,
collabora con le autorità coadiuvandole nel raggiungimento dei loro obiettivi
istituzionali.
2. Il farmacista partecipa a campagne di prevenzione e di educazione sanitaria promosse o organizzate dalle competenti Autorità di concerto con la Federazione Nazionale degli Ordini dei farmacisti o con l’Ordine provinciale.
OBBLIGHI PROFESSIONALI DEL FARMACISTA
Art. 5
Distintivo professionale e camice bianco
1. Nell’attività professionale al pubblico il farmacista ha
l’obbligo di indossare il camice bianco e il distintivo professionale.
2. Il distintivo professionale può essere utilizzato solo
dagli iscritti all’Albo che esercitano la professione nelle strutture pubbliche
o private ove è prevista per legge la figura del farmacista.
3. Il distintivo professionale del farmacista è quello
adottato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti e distribuito
dall’Ordine provinciale.
4. Il titolare o il direttore di farmacia pubblica o privata
deve curare che il distintivo professionale e il camice bianco siano
prerogativa esclusiva del farmacista.
Dispensazione e fornitura dei
medicinali
1. La dispensazione del medicinale è un atto sanitario, a tutela
della salute e dell’integrità psico-fisica del paziente.
2. La dispensazione e la fornitura di qualunque medicinale
sono prerogativa esclusiva del farmacista, che assolve personalmente a tale
obbligo professionale e ne assume la relativa responsabilità.
Art. 7
Preparazione
galenica di medicinali in farmacia
1. La preparazione galenica di medicinali è prerogativa
esclusiva del farmacista in farmacia.
2. Il farmacista, nella preparazione dei medicinali in
farmacia, è tenuto a osservare le procedure di allestimento previste dalla
normativa, al fine di garantirne la qualità come presupposto di efficacia e
sicurezza.
Art. 8
1. Il farmacista concorre alla tutela della salute pubblica
attraverso una puntuale osservanza delle norme di farmacovigilanza.
Art. 9
Formazione
permanente e aggiornamento professionale
1. La formazione permanente e l’aggiornamento sono
presupposti per garantire l’appropriatezza e l’efficacia della prestazione
professionale.
2. Il farmacista ha il dovere della formazione permanente e
dell’aggiornamento professionale al fine di adeguare costantemente le proprie
conoscenze al progresso scientifico, all’evoluzione normativa, ai mutamenti
dell’organizzazione sanitaria e alla domanda di salute dei cittadini.
3. Il farmacista partecipa alle iniziative gratuite di
formazione permanente e aggiornamento professionale alle quali la Federazione
Nazionale degli Ordini dei Farmacisti o l’Ordine di appartenenza abbiano
previsto la partecipazione.
Uso inappropriato, abuso e uso non terapeutico dei
medicinali
1. Al farmacista è vietato, in qualsiasi modo, consentire o
agevolare la somministrazione, a uomini o animali, di droghe o di altre
sostanze farmacologiche e, comunque, l’uso di metodi o prodotti, a fini di
doping.
2. Il farmacista deve vigilare affinché non si realizzi un
uso inappropriato o un abuso di medicinali o di altri prodotti che possano
comportare alterazioni dell’equilibrio psico-fisico del paziente.
3. Il farmacista promuove l’automedicazione responsabile e
scoraggia l’uso di medicinali di automedicazione quando non giustificato da
esigenze terapeutiche.
4. Il farmacista, allorquando ne venga a conoscenza, ha il
dovere di segnalare alla competente autorità i casi di abuso o uso non
terapeutico di medicinali.
1. Al farmacista è vietato porre in essere iniziative o
comportamenti che limitino o impediscano il diritto di libera scelta della
farmacia da parte dei cittadini sancito dall’art. 15 della legge 475/1968.
1. Nell’attività di consiglio e consulenza professionale il
farmacista garantisce una
informazione sanitaria chiara, corretta e completa, con particolare riferimento
all’uso appropriato dei medicinali, alle loro controindicazioni, agli effetti
collaterali e alla loro conservazione.
2. Il farmacista è tenuto ad informare il paziente circa
l’esistenza di farmaci equivalenti.
RAPPORTI
CON I MEDICI, I VETERINARI E GLI ALTRI SANITARI
Art. 13
Rapporti
con le altre professioni sanitarie
1. La comunicazione tra i professionisti della sanità si
ispira ai principi del rigore scientifico.
2. Il farmacista, nell’esercizio della professione deve attenersi al principio del rispetto nei confronti degli altri sanitari, favorendo la collaborazione anche al fine di uno scambio di conoscenze e deve astenersi dal criticarne pubblicamente l’operato.
Art. 14
Comparaggio e altri accordi illeciti
1. I rapporti con i sanitari abilitati alla prescrizione di
medicinali non devono essere motivati e condizionati da interessi o vantaggi
economici.
2. Costituisce grave abuso professionale incentivare, in
qualsiasi forma, le prescrizioni mediche o veterinarie, anche nell’ipotesi in
cui ciò non costituisca comparaggio.
3. Costituisce grave abuso e mancanza professionale
acconsentire, proporre o accettare accordi tendenti a promuovere la vendita di
medicinali finalizzata ad un loro uso incongruo o eccedente le effettive
necessità terapeutiche per trarne un illecito vantaggio.
Art. 15
Divieto di
accaparramento di ricette
1. Il farmacista non deve promuovere, organizzare o aderire
a iniziative di accaparramento di prescrizioni mediche comunque e dovunque
poste in essere.
RAPPORTI
PROFESSIONALI CON I COLLEGHI E I TIROCINANTI
Art. 16
Dovere di collaborazione
1. Il farmacista deve tenere nei confronti dei colleghi un
comportamento improntato alla correttezza e alla collaborazione professionale,
nel rispetto dei ruoli e delle competenze.
2. Il farmacista che accoglie i tirocinanti, concorre, di concerto con l’Università e l’Ordine professionale, alla loro formazione, verificando che questi acquisiscano le necessarie competenze professionali e deontologiche.
Art. 17
Controversie
professionali
1. Eventuali divergenze e controversie di natura
professionale, per un tentativo di conciliazione, sono sottoposte alla
valutazione dell’Ordine professionale, prima di adire le vie legali.
1. E’ deontologicamente sanzionabile:
a)
porre in essere o favorire forme di sfruttamento
dell’attività professionale dei colleghi;
b) indurre i
colleghi, anche propri collaboratori, a comportarsi in modo non conforme alle
disposizioni che disciplinano l’esercizio della professione o in modo non
conforme alla deontologia professionale;
c) porre in
essere qualsiasi forma di discriminazione, molestia o mobbing nei confronti di
colleghi o altri lavoratori.
RAPPORTI CON L’ORDINE PROFESSIONALE
Art. 19
1. Il farmacista ha l’obbligo di prestare la massima disponibilità
e collaborazione nei rapporti con l’Ordine professionale.
2. Il farmacista ha l’obbligo di segnalare all’Ordine di
appartenenza ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti contrari alle
disposizioni che disciplinano l’esercizio della professione o comunque non
conformi ai principi della deontologia professionale.
PUBBLICITA’ E INFORMAZIONE SANITARIA
1. La pubblicità della professione di farmacista e l’informazione
sanitaria sono consentite nel rispetto dei principi di correttezza, veridicità
e non ingannevolezza. Contestualmente all’attivazione della pubblicità, il
farmacista è tenuto a trasmetterne il contenuto all’Ordine di appartenenza.
2. Il farmacista non può operare alcuna forma di pubblicità
in favore di esercenti altre professioni sanitarie o di strutture sanitarie.
3. Il farmacista non può accettare né proporre l'esposizione
di comunicazioni pubblicitarie
relative alla propria farmacia ovvero all’esercizio di cui all’art. 5
della Legge 248/2006, negli studi, ambulatori medici e veterinari, cliniche e
strutture sanitarie e socio-assistenziali.
4. La pubblicità della farmacia è consentita e libera nel
rispetto dei principi di correttezza, veridicità e non ingannevolezza a tutela
e nell’interesse dei cittadini.
5. E’ conforme alle norme deontologiche rendere noti al
pubblico elementi conoscitivi, veritieri e corretti relativi ai servizi
prestati, ai reparti presenti nella farmacia, nonché ai prezzi praticati.
ATTIVITA’
PROFESSIONALE NELLA FARMACIA
Art. 21
Principi
1. Sotto il profilo deontologico, il ruolo di farmacista
professionista e di farmacista imprenditore sono indissociabili.
Art. 22
Organizzazione dell’esercizio
1. Il titolare o direttore della farmacia deve curare che
l’esercizio sia organizzato in modo adeguato al ruolo che la farmacia svolge in
quanto presidio socio-sanitario e centro di servizi sanitari.
Art. 23
Insegna della farmacia e cartelli indicatori
1. Salvo specifiche norme derivanti da leggi, regolamenti e
ordinanze, l'insegna della farmacia è obbligatoria e deve riportare comunque la
dicitura “farmacia”.
2. I cartelli indicatori, da intendersi esclusivamente come
i cartelli che indicano la direzione e la distanza per raggiungere la farmacia
più vicina, anche in forma di freccia direzionale, devono essere installati
nell'ambito territoriale della sede farmaceutica di pertinenza prevista in
pianta organica.
3. I cartelli indicatori devono riportare obbligatoriamente
sia la direzione che la distanza della farmacia
Art. 24
Medicinali
soggetti a prescrizione medica
1. Il farmacista deve respingere le richieste di medicinali
senza la prescritta ricetta medica o veterinaria o redatte su ricette prive dei
requisiti stabiliti dalla legge.
2. Sono fatti salvi i casi in cui ricorra, ai sensi delle
leggi vigenti, lo stato di necessità per salvare, chiunque ne faccia richiesta,
dal pericolo attuale di un danno grave alla persona.
Art. 25
Divieto di
detenere e dispensare medicinali non autorizzati
1. Il farmacista non può detenere né dispensare, né
promuovere medicinali industriali non autorizzati al commercio in Italia,
ancorché prescritti su ricetta medica.
Art. 26
Controllo sulla ricetta
1. La spedizione della ricetta medica presuppone certezza
nel farmacista e sicurezza per il paziente. In caso di prescrizione dubbia, il
farmacista, prima di spedire la ricetta è tenuto a prendere contatto con il
medico o veterinario prescrittore, riservatamente e in spirito di
collaborazione, per il necessario chiarimento.
2. Il farmacista è tenuto a verificare che il medico nella
prescrizione di preparazioni galeniche magistrali abbia rispettato i limiti
previsti dall’art. 5 della legge 94/1998.
Art. 27
Violazione di norme convenzionali
1. Il
rispetto delle disposizioni di natura professionale contenute nelle Convenzioni
che disciplinano i rapporti tra il SSN e le farmacie pubbliche e private
costituisce per il farmacista preciso obbligo deontologico che, ove disatteso,
forma oggetto di valutazione disciplinare.
Art. 28
Consegna a
domicilio dei medicinali
1. La consegna a domicilio dei medicinali soggetti a
prescrizione medica può essere effettuata soltanto dopo che in farmacia sia
avvenuta la spedizione della ricetta originale.
2. Il farmacista che pone in
essere iniziative di consegna a domicilio dei medicinali deve garantire che
tale servizio sia svolto nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 11, 12 e
36 e assicurare corrette condizioni di conservazione dei medicinali.
ATTIVITA’ PROFESSIONALE NELL’INDUSTRIA FARMACEUTICA
Art. 29
Principi di comportamento
1. Il farmacista che esercita la propria attività
nell’industria farmaceutica deve tutelare la propria autonomia e indipendenza
professionale.
Art. 30
Farmacista informatore tecnico scientifico
1. Il farmacista informatore tecnico scientifico deve promuovere
la corretta conoscenza dei farmaci sulla base di esclusive valutazioni
scientifiche.
TITOLO X
ATTIVITA’
PROFESSIONALE NELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE O PRIVATE
Art. 31
Rapporti con gli altri sanitari e colleghi
1. Il farmacista che esercita la professione nelle strutture
sanitarie pubbliche e private deve agire su un piano di pari dignità e
autonomia con gli altri sanitari e colleghi con i quali deve instaurare
rapporti di costruttiva collaborazione professionale, nel rispetto dei
reciproci ruoli.
2. Nei rapporti con i colleghi di farmacie pubbliche o
private deve favorire lo scambio di informazioni che possano consentire la
realizzazione di un’assistenza farmaceutica adeguata alle necessità sanitarie
nel tempo e nei luoghi in cui si opera.
Controllo sulla dispensazione dei medicinali
1. Il farmacista che esercita la professione nelle strutture
sanitarie pubbliche e private deve vigilare scrupolosamente affinché, ove sia
prevista la dispensazione diretta del farmaco al paziente, questa sia
effettuata soltanto da farmacisti e nel rispetto di quanto previsto dall’art.
11. Deve altresì curare che la dispensazione dei farmaci, su richiesta
nominativa per uno specifico paziente con piano terapeutico o in “dose
unitaria”, avvenga, dalle strutture farmaceutiche di propria competenza alle
Unità Operative, sotto il diretto controllo e la personale responsabilità di un
farmacista.
TITOLO XI
ATTIVITA’
PROFESSIONALE NELL’AMBITO DELLA DISTRIBUZIONE INTERMEDIA
Art. 33
Doveri del direttore tecnico responsabile
1. Il farmacista che opera nella distribuzione intermedia
deve assicurare che tutti i medicinali siano conservati e trasportati nelle
condizioni idonee. Egli garantisce che i medicinali siano ceduti esclusivamente
a soggetti autorizzati alla distribuzione all’ingrosso o alla vendita diretta
di medicinali, alle farmacie e agli esercizi di cui all’art. 5 della Legge
248/2006 autorizzati dalla legge.
TITOLO XII
VENDITA DI MEDICINALI
TRAMITE INTERNET
E PRODOTTI DIVERSI DAI
MEDICINALI
Vendita di medicinali
tramite internet
1. Non è consentita al farmacista la cessione, tramite Internet o altre reti informatiche, di medicinali, sia su prescrizione, sia senza obbligo di prescrizione, anche omeopatici, in conformità alle direttive della UE e delle linee guida dell’OMS, fatte salve le specifiche normative nazionali.
Art. 35
Prodotti diversi dai medicinali
1. Nell’attività di vendita di prodotti diversi dai
medicinali, il farmacista ha l’obbligo di agire in conformità con il ruolo
sanitario svolto, nell’interesse della salute del cittadino e dell’immagine
professionale del farmacista.
RISERVATEZZA
E SEGRETO PROFESSIONALE
Art. 36
Riservatezza e segreto professionale
1. La conservazione del segreto su fatti e circostanze dei
quali il farmacista sia venuto a conoscenza per ragione della sua attività
professionale, oltre che un obbligo giuridico è un imprescindibile dovere
morale, che il farmacista deve esigere anche dagli incaricati del trattamento
dei dati personali.
TITOLO XIV
INFRAZIONI
AL CODICE DEONTOLOGICO
Art. 37
Infrazioni al Codice Deontologico e potestà disciplinare dell’Ordine
1. E’ fatto obbligo agli Ordini di divulgare le disposizioni
contenute nel presente Codice deontologico, di promuoverne la conoscenza e di
verificarne il rispetto.
2. Le infrazioni al presente Codice deontologico sono
valutate in sede disciplinare dal Consiglio Direttivo dell’Ordine di
appartenenza.
3. Il farmacista è sottoposto alla vigilanza deontologica da
parte dell’Ordine nel cui ambito provinciale esercita l’attività professionale.
4. L’Ordine professionale può convocare i farmacisti
esercenti nell’ambito della provincia di sua competenza, avendo cura di
informare il presidente dell’Ordine presso cui il sanitario è iscritto.
5. E’ sanzionabile qualsiasi violazione di norme di leggi o
regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione di farmacista e il
servizio farmaceutico nonché di provvedimenti o ordinanze legittimamente
emanati dalle competenti autorità per ragioni di igiene o sanità pubblica.
6. E’ sanzionabile qualsiasi abuso o mancanza nell’esercizio
della professione e comunque qualsiasi comportamento che abbia causato o possa
causare un disservizio o un danno alla salute del cittadino.
APPENDICE
Art. 3, comma 1, lettera b), del Codice Deontologico
GIURAMENTO DEL FARMACISTA
Testo approvato dal Consiglio
Nazionale il 15.12.2005
GIURO
I
DI ESERCITARE L’ARTE
FARMACEUTICA IN LIBERTÀ E INDIPENDENZA DI
GIUDIZIO E DI COMPORTAMENTO, IN SCIENZA E COSCIENZA E NEL RIGOROSO RISPETTO DELLE LEGGI, DEI REGOLAMENTI E DELLE NORME DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE;
DI DIFENDERE IL VALORE DELLA
VITA CON LA TUTELA DELLA SALUTE FISICA E PSICHICA DELLE PERSONE E
IL SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA COME FINI ESCLUSIVI
DELLA PROFESSIONE, AD ESSI ISPIRANDO OGNI MIO
ATTO PROFESSIONALE CON RESPONSABILITÀ E COSTANTE
IMPEGNO SCIENTIFICO, CULTURALE E
SOCIALE, AFFERMANDO IL PRINCIPIO ETICO DELL’UMANA SOLIDARIETÀ;
DI ASSISTERE TUTTI COLORO CHE RICORRERANNO ALLA MIA OPERA PROFESSIONALE CON SCRUPOLO, ATTENZIONE
E DEDIZIONE, SENZA ALCUNA DISTINZIONE DI RAZZA, RELIGIONE, NAZIONALITÀ,
CONDIZIONE SOCIALE E IDEOLOGIA
POLITICA E NEL PIÙ RIGOROSO RISPETTO DELLA LORO DIGNITÀ;
IV
DI
AFFIDARE LA MIA REPUTAZIONE ESCLUSIVAMENTE ALLE MIE CAPACITÀ PROFESSIONALI E ALLE DOTI MORALI DI CUI
SAPRÒ DARE PROVA E DI EVITARE, ANCHE AL DI FUORI DELL’ESERCIZIO PROFESSIONALE,
OGNI ATTO E COMPORTAMENTO CHE POSSANO LEDERE IL PRESTIGIO, LA DIGNITÀ E IL
DECORO DELLA PROFESSIONE FARMACEUTICA.
LO GIURO
Art. 3, comma 2, lettera b), del Codice Deontologico
Atti di concorrenza sleale
Art. 2598 c.c.
Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni
distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale
chiunque:
1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione
con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita
servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo
atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un
concorrente;
2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e
sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito o si
appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo
non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare
l'altrui azienda.
Art. 5, comma 2, del Codice Deontologico
ART. 122
La vendita al pubblico di
medicinali a dose o forma di medicamento non è permessa che ai farmacisti e
deve essere effettuata nella farmacia sotto la responsabilità del titolare
della medesima.
Sono considerati medicinali a dose o forma di
medicamento, per gli effetti della vendita al pubblico, anche i medicamenti
composti e le specialità medicinali, messi in commercio già preparati e
condizionati secondo la formula stabilita dal produttore.
Tali medicamenti composti e specialità medicinali
debbono portare sull'etichetta applicata a ciascun recipiente la denominazione
esatta dei componenti con la indicazione delle dosi; la denominazione deve
essere quella usuale della pratica medica, escluse le formule chimiche.
Il contravventore è punito con la sanzione
amministrativa da lire 100.000 a 1.000.000
ART. 8
Per l'esercizio di ciascuna delle professioni
sanitarie è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo.
Le farmacie delle istituzioni pubbliche, prevedute
nell'art. 114, debbono avere per direttore responsabile un farmacista inscritto
nell'albo professionale.
Il direttore ha l'obbligo di
risiedere in permanenza nella farmacia.
Le deliberazioni e gli atti di nomina e di
sostituzione dei farmacisti direttori sono soggetti all'approvazione del
prefetto. Il provvedimento del prefetto è definitivo.
Anche alle farmacie, adibite ad esclusivo servizio
interno degli istituti militari, deve essere preposto, come direttore
responsabile, un farmacista diplomato.
ART. 378
(vedi sopra)
ART. 10
Il medico provinciale dà notizia, mediante
pubblicazione sul foglio degli annunzi legali della provincia, delle farmacie
vacanti o di nuova istituzione.
Entro 20 giorni dalla
pubblicazione sul foglio indicato al comma precedente del decreto che dichiara
la vacanza della sede o del decreto di revisione della pianta organica, il
medico provinciale comunica il decreto stesso al sindaco del comune o al
presidente dell'amministrazione ospedaliera interessata indicando il numero
delle sedi offerte in prelazione.
L'amministrazione comunale o quella ospedaliera entro
60 giorni dall'avvenuta notifica delibera, nei modi di legge, l'eventuale
assunzione della gestione della farmacia dandone immediata comunicazione al
medico provinciale. In mancanza di tempestiva comunicazione l'amministrazione
comunale o quella ospedaliera decade dal diritto di prelazione.
Nel caso di assunzione della gestione di una
farmacia, da parte del comune, l'amministrazione comunale, entro trenta giorni
dalla data di ricevimento dell'atto di approvazione da parte della giunta
provinciale amministrativa, deve approvare il bando di concorso per titoli ed
esami al posto di farmacista direttore.
Per la nomina dei farmacisti addetti alle farmacie
dei comuni e delle aziende municipalizzate, si applica l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854.
Nel caso di assunzione della gestione di una farmacia
resasi vacante o di nuova istituzione da parte dell'amministrazione
ospedaliera, questa deve deliberare, entro 30 giorni dalla data di
comunicazione dell'approvazione da parte del Comitato provinciale di assistenza
e beneficenza pubblica, il bando di concorso per titoli ed esami al posto di
farmacista direttore, in base alle vigenti disposizioni sui concorsi, per
farmacisti ospedalieri.
È in facoltà dell'amministrazione ospedaliera
affidare la direzione della farmacia ad uno dei propri farmacisti iscritti
all'albo professionale e sempreché assunto a seguito di concorso per farmacisti
ospedalieri.
¨ farmacie
ospedaliere e nelle farmacie interne delle case di cura
ART. 378
(vedi sopra)
¨ farmacie militari
ART. 121
(vedi sopra)
¨ istituti di pena
ART. 43
I farmacisti e i veterinari, i quali prestano la loro
opera presso istituti o servizi dell'Amministrazione degli istituti di
prevenzione e di pena, sono qualificati farmacisti e veterinari incaricati.
Essi hanno le attribuzioni previste dai regolamenti
per gli istituti di prevenzione e di pena.
Le prestazioni professionali rese in conseguenza del
conferimento dell'incarico sono disciplinate dalle norme della presente legge.
Ai farmacisti e ai veterinari incaricati non sono
applicabili le norme relative alla incompatibilità ed al cumulo di impieghi, né
alcuna altra norma concernente gli impieghi civili dello Stato.
Il numero dei farmacisti e dei
veterinari incaricati è quello risultante dalla tabella D allegata alla
presente legge.
¨ presso
i grossisti autorizzati alla vendita diretta di medicinali veterinari
ART. 70
1. La vendita al dettaglio di medicinali veterinari è
effettuata soltanto da farmacisti in farmacia, dietro presentazione di ricetta
medico-veterinaria, se prevista come obbligatoria.
2. In deroga al comma 1, e a condizione che la
vendita avvenga sotto la responsabilità di persona abilitata all'esercizio
della professione di farmacista, i titolari di autorizzazione al commercio
all'ingrosso e i fabbricanti di premiscele per alimenti medicamentosi, possono
essere autorizzati alla vendita diretta, rispettivamente di medicinali
veterinari nelle varie tipologie e di premiscele per alimenti medicamentosi ai
titolari degli impianti di cui all'articolo 65, le premiscele per alimenti
medicamentosi possono essere vendute direttamente solo ai titolari di impianti
di allevamento autorizzati alla fabbricazione di mangimi medicati ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, e nelle quantità prescritta
strettamente necessaria per il trattamento o la terapia. I titolari di
autorizzazione al commercio all'ingrosso, alle stesse condizioni, possono
essere altresì autorizzati alla vendita diretta di medicinali veterinari in
confezioni destinate esclusivamente ad animali da compagnia, nonché di
medicinali veterinari senza obbligo di ricetta medico-veterinaria.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di
vendita diretta di medicinali veterinari è rilasciata dalla regione e dalla
provincia autonoma o dagli organi da esse individuati, secondo modalità dalle
stesse stabilite e a condizione che il richiedente soddisfi i seguenti
requisiti generali:
a) sia in possesso dell'autorizzazione al commercio
all'ingrosso di medicinali veterinari, rilasciata ai sensi dell'articolo 66;
b) non abbia riportato condanne penali per truffa o
per commercio di medicinali irregolari;
c) disponga di una persona responsabile della
vendita, in possesso del diploma di laurea in farmacia o in chimica e
tecnologia farmaceutiche, ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, che non abbia riportato
condanne penali per truffa o per commercio di medicinali irregolari; la
responsabilità della vendita in più magazzini appartenenti allo stesso titolare
può essere affidata a una stessa persona purché in ciascun magazzino sia
garantita la presenza della persona responsabile durante gli orari di vendita.
4. Alla domanda per il rilascio dell'autorizzazione
di cui al comma 3, deve essere allegata almeno la seguente documentazione:
a) il certificato di iscrizione della persona di cui
al comma 3, lettera c), all'albo professionale dei farmacisti;
b) la dichiarazione di accettazione dell'incarico da
parte della persona di cui al comma 3, lettera c), con la precisazione di altri
eventuali incarichi presso altre sedi;
c) l'indicazione dei giorni e degli orari nei quali
viene effettuata la vendita diretta;
d) l'indicazione delle tipologie di medicinali veterinari
destinati alla vendita diretta.
5. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione di
cui al comma 1, è di novanta giorni a decorrere dalla data di ricezione
dell'istanza da parte dell'Ufficio competente. Il responsabile del procedimento
può richiedere una integrazione della documentazione di cui al comma 2; in tale
caso, il termine di novanta giorni previsto per il rilascio dell'autorizzazione
è sospeso fino alla presentazione delle integrazioni alla documentazione
richieste. L'autorizzazione è rilasciata sulla base del parere favorevole del
servizio veterinario competente per territorio. Fatti salvi gli effetti della
sospensione del termine sopra richiamata, qualora entro l'indicato termine di
novanta giorni non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego,
la domanda di autorizzazione si considera accolta.
6. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività di
vendita diretta di medicinali veterinari sia effettuato in più magazzini con
sedi diverse, l'autorizzazione di cui al comma 1, deve essere richiesta per
ognuno di essi.
7. L'autorizzazione deve indicare almeno le
generalità del titolare e del responsabile della vendita, la sede, i giorni e
gli orari di vendita, nonché le tipologie di medicinali veterinari che formano
oggetto dell'attività ed è trasmessa in copia al Ministero della salute, che
l'annota in apposito elenco.
8. Le autorizzazioni già rilasciate prima
dell'entrata in vigore del presente decreto e conformi alla previgente
normativa, mantengono la loro efficacia, fatte salve le eventuali integrazioni
richieste dagli enti preposti al rilascio a norma del presente decreto.
9. Il requisito di cui al comma 3, lettera a), non è
richiesto per i fabbricanti di premiscele per alimenti medicamentosi qualora,
in relazione a tali prodotti, siano titolari di A.I.C.
¨ negli
esercizi commerciali che vendono medicinali non soggetti a prescrizione medica.
ART. 5
1. Gli esercizi commerciali di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attività di
vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui
all'articolo 9-bis
del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a
prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della salute e alla
regione in cui ha sede l'esercizio e secondo le modalità previste dal presente
articolo. È abrogata ogni norma incompatibile.
2. La vendita di cui al comma 1 è consentita durante
l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata
nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale
e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della
professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi,
le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.
3. Ciascun distributore al
dettaglio può determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal
produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco rientrante nelle
categorie di cui al comma 1, purché lo sconto sia esposto in modo leggibile e
chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Ogni clausola
contrattuale contraria è nulla. Sono abrogati l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, ed ogni altra norma incompatibile.
3-bis. Nella provincia di Bolzano
è fatta salva la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della
lingua italiana e tedesca per le etichette e gli stampati illustrativi delle
specialità medicinali e dei preparati galenici come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.
4. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 105 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è aggiunto, infine, il seguente
periodo: «L'obbligo di chi commercia all'ingrosso farmaci di detenere almeno il
90 per cento delle specialità in commercio non si applica ai medicinali non
ammessi a rimborso da parte del servizio sanitario nazionale, fatta salva la
possibilità del rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso altro grossista.».
5. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono soppresse le seguenti parole: «che gestiscano
farmacie anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge»; al
comma 2 del medesimo articolo sono soppresse le seguenti parole: «della
provincia in cui ha sede la società»; al comma 1, lettera a), dell'articolo 8
della medesima legge è soppressa la parola: «distribuzione,».
6. Sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362.
6-bis. I commi 9 e 10 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono sostituiti dai seguenti:
«9. A seguito di acquisto a titolo
di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora
vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa
cede la quota di partecipazione nel termine di due anni dall'acquisto medesimo.
10. Il termine di cui al comma 9
si applica anche alla vendita della farmacia privata da parte degli aventi
causa ai sensi del dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475».
6-ter. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è inserito il seguente:
«4-bis. Ciascuna delle società di
cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di quattro
farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale.»
7. Il comma 2 dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è abrogato.
Art. 7, comma 2, del Codice Deontologico
Procedure di allestimento dei preparati galenici.
-
“Norme di buona preparazione dei medicinali in farmacia” contenute
nell’XI edizione della Farmacopea Ufficiale.
-
DM 22 giugno 2005 - Procedure di allestimento in farmacia di
preparazioni magistrali e officinali
ART. 1
1. Le
farmacie pubbliche e private aperte al pubblico e le farmacie interne
ospedaliere che allestiscono preparati officinali non sterili su scala ridotta
e preparati magistrali non sterili possono seguire, in alternativa alle
prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 18 novembre 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 11 del 15 gennaio 2004,
le «Norme di buona preparazione dei medicinali in farmacia» contenute nella
vigente edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana,
approvata con decreto ministeriale 2 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2002.
2. Resta
fermo l'obbligo di osservare le «Norme di buona preparazione dei medicinali in
farmacia», richiamate al comma 1, per i preparati officinali e magistrali
sterili e per le preparazioni che devono essere manipolate in apposite e
dedicate cappe biologiche di sicurezza, quali preparati tossici, antitumorali,
radiofarmaci.
Diritto di
libera scelta della farmacia
ART. 15
È
riconosciuto ad ogni cittadino, anche se assistito in regime mutualistico, il
diritto di libera scelta della farmacia.
Farmaci equivalenti
D.L. 27 maggio 2005, n. 87 convertito nella legge 26 luglio
2005, n. 149
ART. 1
1. Il farmacista, al quale venga presentata una ricetta
medica che contenga la prescrizione di un farmaco appartenente alla classe di
cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, è obbligato sulla base della sua specifica
competenza professionale ad informare il paziente dell'eventuale presenza in
commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché
forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio
unitario uguali. Qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico
l'indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritto, il farmacista,
su richiesta del cliente, è tenuto a fornire un medicinale avente prezzo più
basso di quello del medicinale prescritto. Ai fini del confronto il prezzo è
calcolato per unità posologica o quantità unitaria di principio attivo.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'Agenzia italiana del farmaco, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, compila e diffonde ai
medici di medicina generale, ai pediatri convenzionati, agli specialisti e agli
ospedalieri, nonché alle aziende sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere
l'elenco dei farmaci nei confronti dei quali trova applicazione il comma 1. Una
o più copie dell'elenco devono essere poste in modo ben visibile al pubblico
all'interno di ciascuna farmacia.
6-bis. Il farmacista che non ottempera agli obblighi
previsti dal presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria indicata
nell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni. In caso
di reiterazione delle violazioni può essere disposta la chiusura temporanea
della farmacia per un periodo comunque non inferiore a giorni quindici.
Esercizi commerciali di cui all’art. 5 della legge 248/2006
ART. 5
(vedi sopra sub art. 5, comma 2 del Codice Deontologico)
Stato di necessità
Art. 54 c.p.
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato
costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un
danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né
altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare
dovere giuridico di esporsi al pericolo.
La disposizione della prima parte di questo articolo si
applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma,
in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha
costretta a commetterlo.
ART. 4
Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso
il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà
legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.
Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della
stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.
I comuni, le province, le comunità montane e i loro
consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti
non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio-assistenziale
e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale ed i loro
amministratori non rispondono delle sanzioni amministrative e civili che
riguardano l'assunzione di lavoratori, le assicurazioni obbligatorie e gli
ulteriori adempimenti, relativi a prestazioni lavorative stipulate nella forma
del contratto d'opera e successivamente riconosciute come rapporti di lavoro
subordinato, purché esaurite alla data del 31 dicembre 1997.
Prescrizione di preparazioni galeniche magistrali - Limiti
D.L. 17 febbraio 1998, n. 23 convertito nella legge 8 aprile
1998, n. 94.
ART. 5
1. Fatto salvo il disposto del comma 2, i medici possono
prescrivere preparazioni magistrali esclusivamente a base di principi attivi
descritti nelle farmacopee dei Paesi dell'Unione europea o contenuti in
medicinali prodotti industrialmente di cui è autorizzato il commercio in Italia
o in altro Paese dell'Unione europea. La prescrizione di preparazioni
magistrali per uso orale può includere principi attivi diversi da quelli
previsti dal primo periodo del presente comma, qualora questi siano contenuti
in prodotti non farmaceutici per uso orale, regolarmente in commercio nei Paesi
dell'Unione europea; parimenti, la prescrizione di preparazioni magistrali per
uso esterno può includere principi attivi diversi da quelli previsti dal primo
periodo del presente comma, qualora questi siano contenuti in prodotti
cosmetici regolarmente in commercio in detti Paesi. Sono fatti in ogni caso
salvi i divieti e le limitazioni stabiliti dal Ministero della sanità per
esigenze di tutela della salute pubblica.
2. È consentita la prescrizione di preparazioni magistrali a
base di principi attivi già contenuti in specialità medicinali la cui
autorizzazione all'immissione in commercio sia stata revocata o non confermata
per motivi non attinenti ai rischi di impiego del principio attivo.
3. Il medico deve ottenere il consenso del paziente al
trattamento medico e specificare nella ricetta le esigenze particolari che
giustificano il ricorso alla prescrizione estemporanea. Nella ricetta il medico
dovrà trascrivere, senza riportare le generalità del paziente, un riferimento
numerico o alfanumerico di collegamento a dati d'archivio in proprio possesso
che consenta, in caso di richiesta da parte dell'autorità sanitaria, di
risalire all'identità del paziente trattato.
4. Le ricette di cui al comma 3, in originale o in copia,
sono trasmesse mensilmente dal farmacista all'azienda unità sanitaria locale o
all'azienda ospedaliera, che le inoltrano al Ministero della sanità per le
opportune verifiche, anche ai fini dell'eventuale applicazione dell'articolo 25, comma 8, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 .
5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 non si applicano quando
il medicinale è prescritto per indicazioni terapeutiche corrispondenti a quelle
dei medicinali industriali autorizzati a base dello stesso principio attivo.
6. La violazione, da parte del medico o del farmacista,
delle disposizioni del presente articolo è oggetto di procedimento disciplinare
ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre
1946, n. 233.
Violazione di norme convenzionali
ART. 48
decimo comma
Gli ordini e collegi professionali sono tenuti … a valutare
sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli albi
professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali,
indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione.
ART. 8
3. Gli Ordini ed i Collegi professionali sono tenuti a
valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli Albi
ed ai Collegi professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi
convenzionali. I ricorsi avverso le sanzioni comminate dagli Ordini o dai
Collegi sono decisi dalla Commissione centrale per gli esercenti le professioni
sanitarie.
Esercizi commerciali di cui all’art. 5 della legge 248/2006
ART. 5
(vedi sopra sub art. 5, comma 2 del Codice Deontologico)
Riservatezza e segreto professionale
ART. 83
1. I soggetti di cui agli articoli 78, 79 e 80 adottano
idonee misure per garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei
servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità
degli interessati, nonché del segreto professionale, fermo restando quanto
previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità di trattamento
dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza.
2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare:
a) soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni
sanitarie o ad adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di attesa
all'interno di strutture, un ordine di precedenza e di chiamata degli
interessati prescindendo dalla loro individuazione nominativa;
b) l'istituzione di appropriate distanze di cortesia,
tenendo conto dell'eventuale uso di apparati vocali o di barriere;
c) soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l'indebita
conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di
salute;
d) cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie,
ivi compresa l'eventuale documentazione di anamnesi, avvenga in situazioni di
promiscuità derivanti dalle modalità o dai locali prescelti;
e) il rispetto della dignità dell'interessato in occasione
della prestazione medica e in ogni operazione di trattamento dei dati;
f) la previsione di opportuni accorgimenti volti ad
assicurare che, ove necessario, possa essere data correttamente notizia o
conferma anche telefonica, ai soli terzi legittimati, di una prestazione di
pronto soccorso;
g) la formale previsione, in conformità agli ordinamenti
interni delle strutture ospedaliere e territoriali, di adeguate modalità per
informare i terzi legittimati in occasione di visite sulla dislocazione degli
interessati nell’ambito dei reparti, informandone previamente gli interessati e
rispettando eventuali loro contrarie manifestazioni legittime di volontà;
h) la messa in atto di procedure, anche di formazione del
personale, dirette a prevenire nei confronti di estranei un'esplicita
correlazione tra l'interessato e reparti o strutture, indicativa dell'esistenza
di un particolare stato di salute;
i) la sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti
per legge al segreto professionale a regole di condotta analoghe al segreto
professionale.
2-bis. Le misure di cui al comma 2 non si applicano ai
soggetti di cui all'articolo 78, che ottemperano alle disposizioni di cui al
comma 1 secondo modalità adeguate a garantire un rapporto personale e
fiduciario con gli assistiti, nel rispetto del codice di deontologia
sottoscritto ai sensi dell'articolo 12.
Art. 622 c.p. (Rivelazione di segreto professionale).
Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o
ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza
giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal
fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa
da euro 30 a euro 516.
La pena è aggravata se il fatto è commesso da
amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi
svolge la revisione contabile della società.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.