Ordinanza 16 giugno 2009 e succ. integraz. in materia di “Iscrizione
temporanea nella tabella II sezione D di alcuni medicinali oppiacei”
Con ordinanza
ministeriale, il prof. Ferruccio Fazio,
Vice Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, ha adottato
disposizioni finalizzate a facilitare l’utilizzo nella terapia del dolore dei
medicinali elencati nell’allegato III bis del Testo Unico (DPR 309/90 e
successive modificazioni).
Il provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale fino all’entrata in vigore di norme modificative del citato Testo
Unico e, comunque, “per non oltre dodici mesi”.
In particolare il
provvedimento dispone il trasferimento dalla Tabella II sezione
A alla Tabella II sezione D dei
seguenti composti medicinali analgesici oppiacei utilizzati in terapia del
dolore:
-
composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello
parenterale contenente codeina e diidrocodeina in quantità, espressa in base
anidra, superiore a 10 mg per unità
-
di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in
base anidra, superiore all’1% p/v (peso/volume) della soluzione monodose;
-
composizioni per somministrazione rettale contenenti
codeina, diidrocodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra
superiore a 20 mg per unità di somministrazione;
-
composizioni per somministrazione ad uso diveso da quello
parenterale contenenti fentanyl, idrocodone, idromorfone, morfina, ossicodone e
ossimorfone;
-
composizioni per somministrazione ad uso transdermico
contenenti buprnorfina.
Sono espressamente esclusi dalle disposizioni
dell’ordinanza ministeriale i composti a base di metadone e buprenorfina ad uso
orale.
Pertanto, a decorrere dalla data di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, per questi medicinali vengono modificate le modalità di acquisto (non è più richiesto il
buono acquisto), quelle di dispensazione (in luogo del ricettario speciale sarà
sufficiente la presentazione di una
ricetta non ripetibile sia in regime privato che SSN) e le modalità di
documentazione (viene meno l’obbligo di registrazione sul registro
stupefacenti)
Tale ordinanza prevede
specifici adempimenti per i farmacisti e per gli Ordini provinciali.
In particolare, si segnalano
i seguenti profili di interesse:
ADEMPIMENTI
DEL FARMACISTA
Nella
dispensazione dei medicinali transistati dalla tab. A) alla tab. D) di cui
all’ordinanza dello scorso 16 giugno, limitatamente alle ricette diverse da
quelle a ricalco (DM 10 marzo 2006) o da quelle SSN (DM 17 marzo 2008) – ossia,
in sostanza, per le ricette non ripetibili compilate sul ricettario personale
del medico (cd. ricette bianche) -, il farmacista deve:
- accertare l’identità
dell’acquirente e prendere nota degli estremi di un documento di
riconoscimento da trascrivere nella ricetta;
- entro la fine di ciascun
mese, inviare alla ASL e all’Ordine una comunicazione riassuntiva di
tali ricette, spedite nel mese precedente;
La comunicazione effettuata
dal farmacista deve recare per ciascuna composizione la denominazione delle
preparazioni e il numero delle confezioni dispensate, distinte per
forma farmaceutica e dosaggio.
Si fa presente che, per lo scarico dei
medicinali scaduti transitati nella Tabella II, sezione D, si applica l’ordinaria
disciplina per lo smaltimento dei medicinali stupefacenti e, pertanto, potrà
essere utilizzato il servizio di smaltimento reso dall’ASSINDE o da aziende
similari.
ADEMPIMENTI
DELL’ORDINE
Gli Ordini provinciali, nei quindici giorni successivi, sono tenuti:
- ad elaborare tabulati
riassuntivi delle comunicazioni inviate dai singoli farmacisti e trasmetterli
al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali –
Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici.
Con provvedimento
ministeriale, potranno essere stabilite modalità per la trasmissione telematica
delle suddette comunicazioni.
Si rammenta, infine che nessun
obbligo di comunicazione è previsto se non sono state spedite ricette.
Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, infatti, con
nota in risposta ad uno specifico quesito posto dalla Federazione, ha chiarito
che gli obblighi di comunicazione previsti dall’ordinanza ministeriale 16
giugno 2009, integrata dall’ordinanza 2 luglio 2009, riguardano solo le ricette
spedite.
Come precisato dal Ministero,
pertanto, l’obbligo di effettuare le comunicazioni relative ai medicinali
oppiacei transitati nella tabella II, sezione D sussiste solo per le ricette effettivamente
presentate al farmacista e da questi dispensate.
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