1.
Tutte
le farmacie aperte al pubblico e tutte le farmacie interne dei presidi
ospedalieri possono accogliere gli studenti dei corsi di laurea in Farmacia ed
in Chimica e tecnologia farmaceutiche e comunque afferenti alla classe di
lauree specialistiche in Farmacia e Farmacia Industriale, per il prescritto
periodo di tirocinio. Il tirocinio ha la durata di sei mesi a tempo pieno,
anche non continuativo nella sua articolazione. Il tirocinio comporta
l’assegnazione di 30 crediti formativi universitari necessari per il
conseguimento della laurea.
2. Il periodo
di tirocinio ha lo scopo di integrare la formazione universitaria con le
conoscenze necessarie ad un corretto e consapevole esercizio professionale.
3. La
Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Farmacia, in accordo con la Federazione
degli Ordini dei Farmacisti Italiani - FOFI, con la Federazione nazionale
unitaria dei titolari di farmacia – Federfarma, e con la Società Italiana di
Farmacia Ospedaliera – SIFO, definisce le linee guida generali che
costituiscono il programma del tirocinio professionale. Nella fase di avvio del
presente regolamento, tali linee guida sono quelle riportate nell’Allegato.
4. Per
l’attuazione pratica del tirocinio, ciascuna Facoltà di Farmacia potrà
stabilire una convenzione con le organizzazioni professionali sopra indicate
operanti a livello provinciale e regionale. In tali convenzioni potranno essere
inserite condizioni integrative degli accordi assunti a livello nazionale e di
esse si potrà tenere conto nelle revisioni del programma di cui al punto 3.
5. Per lo
svolgimento del tirocinio lo studente potrà scegliere una qualunque delle
farmacie ubicate sul territorio nazionale, che abbiano sottoscritto la
convenzione di cui al punto 4. L’attività svolta con il tirocinio non dà luogo
a un rapporto di lavoro, né comunque costituisce presupposto per un futuro
rapporto di lavoro tra tirocinante e farmacia ospitante.
6. La verifica
e la valutazione del tirocinio svolto avverranno in occasione delle prove
dell’esame di Stato per l’iscrizione all’Albo professionale .
7. Il titolare
o direttore della farmacia che ha accolto il tirocinante assume il ruolo di
“tutor”, ed è responsabile del tirocinio professionale svolto. Il tirocinio
dovrà essere coerente con le indicazioni di programma riportate nella convenzione
di cui al punto 4. Per tale attività di “tutor” può essere nominato un delegato
del titolare o del direttore, a condizione che svolga attività professionale
continuativa all’interno della farmacia. Il tirocinante deve indossare il
camice bianco con un cartellino dato dall’Ordine, da restituirsi al termine del
tirocinio. Nessuna dispensazione al pubblico dei medicinali deve avvenire in
condizioni di autonomia e senza il controllo del “tutor”.
8. L’attività
di “tutor” all’interno della farmacia potrà essere integrata da periodi di
formazione svolti in ambito universitario, accreditati dall’ECM, su
aggiornamenti del programma di tirocinio professionale.
9. L’accoglienza
dei tirocinanti da parte delle farmacie deve prescindere dall’Università alla
quale lo studente è iscritto. La Facoltà della singola sede può, se lo ritiene
opportuno, limitare per i suoi studenti tale mobilità territoriale. Per quanto
attiene alle forme e ai contenuti del tirocinio lo studente che ha scelto di
frequentare farmacie esterne al bacino di utenza dell’Università alla quale è
iscritto, dovrà adeguarsi alla normativa convenzionale vigente in quel
territorio.
10. Il titolare o direttore della farmacia che accoglie il
tirocinante comunica per iscritto all’Ordine dei farmacisti e all’ASL, la data
di inizio e di fine della attività di tirocinio. Al termine del tirocinio invia
allo stesso Ordine un’attestazione dell’attività svolta con un breve giudizio
di merito.
11. Presso l’Ordine, che avrà cura
dell’effettivo e corretto svolgimento del tirocinio, sarà istituito un registro
per l’annotazione degli estremi di cui al punto 10, riguardanti ogni singolo
tirocinante che abbia svolto la sua attività presso le farmacie della provincia.
12. Lo studente che ha terminato il
periodo di tirocinio deve ritirare dagli uffici dell’Ordine la documentazione
dell’attività svolta e consegnarla alla Segreteria dell’Università, in tempo
utile per poter sostenere l’esame di laurea.
- Ordine
professionale e deontologia.
- Acquisto,
detenzione e dispensazione dei medicinali, con particolare riferimento agli
stupefacenti.
- Preparazione
dei medicinali in farmacia.
- Conduzione
della gestione tecnico-amministrativa della farmacia inerente l’organizzazione
e lo svolgimento del Servizio Farmaceutico sulla base della normativa nazionale
e regionale.
- Arredo e
organizzazione della farmacia e dei laboratori annessi.
- Stabilità e
buona conservazione dei farmaci. Farmaci scaduti e revocati.
- FARMACIA
come centro-servizi. Rapporto e corretta comunicazione con il pubblico.
Analitica clinica e CUP.
- Le varie
prestazioni svolte dalla farmacia all’interno del Servizio Sanitario Nazionale,
quali la dispensazione dei medicinali e la distribuzione di prodotti correlati
ai medicinali.
- Farmaci
senza obbligo di ricetta medica SOP e AUTOMEDICAZIONE.
- Farmacovigilanza.
- Autorizzazioni
e sfere d’attività, obblighi e controlli.
- Farmaci
generici.
- Interazioni
tra farmaci e alimenti.
- Fitoterapia,
Omeopatia.
- Prodotti
nutrizionali.
- Cosmetica.
- Libri e
registri obbligatori.
- Testi e
tabelle di consultazione.
- Informatica
in farmacia. Programmi di comune utilizzazione.
- Uso delle
fonti di informazione presenti in farmacia o in strutture centralizzate.
Informatica in siti, portali e banche dati di interesse farmaceutico.
- Adempimenti
connessi alla Pharmaceutical care.
- Attività di
monitoraggio dei consumi farmaceutici.
- Organizzazioni
e Associazioni nel settore farmaceutico.
- Ogni
argomento professionale divenuto di attualità.